Cassazione SU: repetita iuvant, le società trasferite fittiziamente all’estero possono essere comunque dichiarate fallite in Italia

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affrontato il tema degli effetti del trasferimento fittizio di una società all’estero, stabilendo (e così ribadendo l’orientamento già emerso al proprio interno) che ciò non preclude la dichiarazione di fallimento da parte del giudice italiano.

La vicenda attiene al ricorso proposto da una S.r.l. contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società stessa, poi confermata in appello, in merito al fatto che – sostenevano i ricorrenti – il trasferimento all’estero avrebbe comportato l’incompetenza a giudicare del giudice italiano, oltre al fatto che la sentenza interveniva oltre un anno dopo la cancellazione dal registro delle imprese, in violazione dell’articolo 10  della legge fallimentare.

Nel ricorso si sottolineava, inoltre, la circostanza che, nel caso in cui il trasferimento fosse stato fittizio, sarebbe stato onere di controparte dimostrare tale affermazione. La sentenza appariva, dunque, viziata nella motivazione.

I Giudici della Corte, rigettando interamente i motivi del ricorso, hanno ribadito l’orientamento della Cassazione, affermando che

Il trasferimento all’estero della sede legale della società, anche se anteriore al deposito dell’istanza di fallimento, non esclude la giurisdizione del Giudice italiano, qualora il trasferimento appaia fittizio in ragione del fatto che non vi abbia fatto seguito l’esercizio di attività economiche nella nuova sede. La presunzione che il centro degli interessi coincida con la sede legale della società, ex articolo 3 del regolamento CE/1346/2000, è relativa e suscettibile, quindi, di prova contraria.

Secondo le SU, “ad una simile affermazione non è di ostacolo, dal punto di vista giuridico, la circostanza che il fittizio trasferimento della sede all’estero abbia frattanto determinato la cancellazione della società dal registro delle imprese italiano senza che sia mai intervenuto un provvedimento di segno contrario, a norma dell’articolo 2191 Codice Civile”.

Inoltre, aggiunge la Corte, non trova applicazione l’articolo 10 della legge fallimentare, “atteso che un siffatto trasferimento, almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi sul punto con i principi desumibili dalla legge italiana, non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell’attività, come peraltro agevolmente desumibile dal disposto degli articoli 2347, primo comma, lettere e), e 2473, primo comma, del Codice Civile”.

In conclusione, con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale, in caso di trasferimento fittizio di una società all’estero anche prima del deposito dell’istanza di fallimento, tale circostanza non preclude la giurisdizione italiana, né contrasta con quanto disposto dall’articolo 10 della Legge Fallimentare, né con l’articolo 3 del Regolamento CE 1346/2000, sulla presunzione di corrispondenza della sede legale di una società con il centro principale degli interessi della medesima.

Sul punto le Sezioni Unite si erano già pronunciate nel medesimo senso, in particolare, con

-          Ordinanza 18 maggio 2009, n.11398

https://www.filodiritto.com/cassazione-sezioni-unite-civili-fallimento-in-italia-in-caso-di-trasferimento-fittizio-allestero/

-          Ordinanza 3 ottobre 2011, n. 20144

https://www.filodiritto.com/cassazione-su-civili-fallimento-in-italia-in-caso-di-trasferimento-fittizio-allestero/

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 18 aprile 2013, n.9414)

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affrontato il tema degli effetti del trasferimento fittizio di una società all’estero, stabilendo (e così ribadendo l’orientamento già emerso al proprio interno) che ciò non preclude la dichiarazione di fallimento da parte del giudice italiano.

La vicenda attiene al ricorso proposto da una S.r.l. contro la sentenza dichiarativa del fallimento della società stessa, poi confermata in appello, in merito al fatto che – sostenevano i ricorrenti – il trasferimento all’estero avrebbe comportato l’incompetenza a giudicare del giudice italiano, oltre al fatto che la sentenza interveniva oltre un anno dopo la cancellazione dal registro delle imprese, in violazione dell’articolo 10  della legge fallimentare.

Nel ricorso si sottolineava, inoltre, la circostanza che, nel caso in cui il trasferimento fosse stato fittizio, sarebbe stato onere di controparte dimostrare tale affermazione. La sentenza appariva, dunque, viziata nella motivazione.

I Giudici della Corte, rigettando interamente i motivi del ricorso, hanno ribadito l’orientamento della Cassazione, affermando che

Il trasferimento all’estero della sede legale della società, anche se anteriore al deposito dell’istanza di fallimento, non esclude la giurisdizione del Giudice italiano, qualora il trasferimento appaia fittizio in ragione del fatto che non vi abbia fatto seguito l’esercizio di attività economiche nella nuova sede. La presunzione che il centro degli interessi coincida con la sede legale della società, ex articolo 3 del regolamento CE/1346/2000, è relativa e suscettibile, quindi, di prova contraria.

Secondo le SU, “ad una simile affermazione non è di ostacolo, dal punto di vista giuridico, la circostanza che il fittizio trasferimento della sede all’estero abbia frattanto determinato la cancellazione della società dal registro delle imprese italiano senza che sia mai intervenuto un provvedimento di segno contrario, a norma dell’articolo 2191 Codice Civile”.

Inoltre, aggiunge la Corte, non trova applicazione l’articolo 10 della legge fallimentare, “atteso che un siffatto trasferimento, almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi sul punto con i principi desumibili dalla legge italiana, non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, in alcun modo, la cessazione dell’attività, come peraltro agevolmente desumibile dal disposto degli articoli 2347, primo comma, lettere e), e 2473, primo comma, del Codice Civile”.

In conclusione, con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale, in caso di trasferimento fittizio di una società all’estero anche prima del deposito dell’istanza di fallimento, tale circostanza non preclude la giurisdizione italiana, né contrasta con quanto disposto dall’articolo 10 della Legge Fallimentare, né con l’articolo 3 del Regolamento CE 1346/2000, sulla presunzione di corrispondenza della sede legale di una società con il centro principale degli interessi della medesima.

Sul punto le Sezioni Unite si erano già pronunciate nel medesimo senso, in particolare, con

-          Ordinanza 18 maggio 2009, n.11398

https://www.filodiritto.com/cassazione-sezioni-unite-civili-fallimento-in-italia-in-caso-di-trasferimento-fittizio-allestero/

-          Ordinanza 3 ottobre 2011, n. 20144

https://www.filodiritto.com/cassazione-su-civili-fallimento-in-italia-in-caso-di-trasferimento-fittizio-allestero/

(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 18 aprile 2013, n.9414)