Cassazione SU: sul fallimento la desistenza del creditore non conta se il PM fa istanza
Le Sezioni Unite della Cassazione risolvono un contrasto sorto al proprio interno: la desistenza del creditore procedente non impedisce il fallimento del debitore.
Il principio elaborato al termine di 24 pagine di pronuncia è il seguente: “È legittima la dichiarazione di fallimento, intervenuta su istanza del Pubblico Ministero, inoltrata a seguito di segnalazione compiuta dal Tribunale nell’ambito di procedura fallimentare”.
Su un punto le SU si sono particolarmente soffermate, giudicandolo meritevole di approfondimento: “… la trasmissione al P.M. della «notizia decoctionis» non ha alcun contenuto decisorio, nemmeno come esito di una delibazione sommaria sicché, non essendovi alcuna coincidenza fra il contenuto della segnalazione e l’oggetto della successiva istruttoria conseguente all’iniziativa del P.M., non è neppure astrattamente configurabile una violazione dei principi di terzietà e imparzialità del giudice, intesi come sua equidistanza dall’oggetto del giudizio e dalle parti”.
Secondo le SU: “… l’iniziativa del P.M. è del tutto autonoma ed è conseguente alla sua libera determinazione adottata sul punto, altrettanto libero ed autonomo risulta infine il successivo giudizio del tribunale emesso in un nuovo e diverso procedimento”.
Per la consultazione della sentenza integrale si rinvia al sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 18 aprile 2013, n.9409)
Le Sezioni Unite della Cassazione risolvono un contrasto sorto al proprio interno: la desistenza del creditore procedente non impedisce il fallimento del debitore.
Il principio elaborato al termine di 24 pagine di pronuncia è il seguente: “È legittima la dichiarazione di fallimento, intervenuta su istanza del Pubblico Ministero, inoltrata a seguito di segnalazione compiuta dal Tribunale nell’ambito di procedura fallimentare”.
Su un punto le SU si sono particolarmente soffermate, giudicandolo meritevole di approfondimento: “… la trasmissione al P.M. della «notizia decoctionis» non ha alcun contenuto decisorio, nemmeno come esito di una delibazione sommaria sicché, non essendovi alcuna coincidenza fra il contenuto della segnalazione e l’oggetto della successiva istruttoria conseguente all’iniziativa del P.M., non è neppure astrattamente configurabile una violazione dei principi di terzietà e imparzialità del giudice, intesi come sua equidistanza dall’oggetto del giudizio e dalle parti”.
Secondo le SU: “… l’iniziativa del P.M. è del tutto autonoma ed è conseguente alla sua libera determinazione adottata sul punto, altrettanto libero ed autonomo risulta infine il successivo giudizio del tribunale emesso in un nuovo e diverso procedimento”.
Per la consultazione della sentenza integrale si rinvia al sito della Cassazione.
(Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 18 aprile 2013, n.9409)