Cassazione: termini prescrizione e decadenza per azioni connesse all’appalto


“L’azione di risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore prevista dall’articolo 1668 primo comma Codice Civile in favore del committente è soggetta al pari delle altre azioni costituenti il contenuto della garanzia per difetti dell’opera cui è tenuto l’appaltatore, all’osservanza dei termini di decadenza e di prescrizione stabiliti dall’articolo 1667 Codice Civile”. È questo il principio di diritto stabilito dalla Cassazione nella sentenza in oggetto, reperibile con la massima sul sito della Cassazione.

 



“L’azione di risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore prevista dall’articolo 1668 primo comma Codice Civile in favore del committente è soggetta al pari delle altre azioni costituenti il contenuto della garanzia per difetti dell’opera cui è tenuto l’appaltatore, all’osservanza dei termini di decadenza e di prescrizione stabiliti dall’articolo 1667 Codice Civile”. È questo il principio di diritto stabilito dalla Cassazione nella sentenza in oggetto, reperibile con la massima sul sito della Cassazione.