Cassazione Tributaria: assoggettamento ad IRAP dello studio professionale gestito da un unico professionista

"Si ha esercizio di attività autonomamente organizzata, soggetta ad IRAP ai sensi dell’articolo 2 Decreto Legislativo n. 446 del 1997, quando l’attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare. Non è di ostacolo alla sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’IRAP il fatto che l’apporto del titolare sia insostituibile o per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle particolari capacità del titolare stesso".

Questo è il principio di diritto elaborato dalla Cassazione in una fattispecie relativa ad uno studio professionale gestito da un unico professionista. In particolare si tratta di uno studio di avvocato con un dipendente con mansioni di segretario.

(Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza 5 marzo 2007, n.5012: Presupposti assoggettamento ad IRAP).
"Si ha esercizio di attività autonomamente organizzata, soggetta ad IRAP ai sensi dell’articolo 2 Decreto Legislativo n. 446 del 1997, quando l’attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità produttiva del contribuente stesso; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare. Non è di ostacolo alla sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’IRAP il fatto che l’apporto del titolare sia insostituibile o per ragioni giuridiche o perchè la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle particolari capacità del titolare stesso".

Questo è il principio di diritto elaborato dalla Cassazione in una fattispecie relativa ad uno studio professionale gestito da un unico professionista. In particolare si tratta di uno studio di avvocato con un dipendente con mansioni di segretario.

(Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, Sentenza 5 marzo 2007, n.5012: Presupposti assoggettamento ad IRAP).