Cassazione Tributaria: decadenza dai benefici per l’acquisto della prima casa

Cassando il ricorso promosso dal contribuente fondato, tra l’altro, sulla presunta residenza di fatto nell’immobile, la Cassazione Tributaria ha ribadito il proprio consolidato orientamento in materia di agevolazioni alla prima casa, ed in particolare di decadenza dalle medesime.

La Cassazione ha ricordato che "i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base alle risultanze anagrafiche, di risiedere o di lavorare nel comune dove ha acquistato l’immobile, senza che a tal fine possano essere prese in considerazioni situazioni di fatto contrastanti con le risultanze dette (v. per tutte Cass. n. 1173/200B)" e che "che un simile principio è dettato in chiara funzione antielusiva, per la considerazione che un beneficio fiscale deve essere ancorato a un dato certo, certificativo della situazione di fatto enunciata nell’atto di acquisto: donde la manifesta infondatezza dei riferimenti a presunte violazioni di disposizioni costituzionali".

Inoltre, il motivo che deduce un vizio di motivazione, "è manifestamente infondato, dal momento che correttamente la commissione regionale ha ritenuto assorbita e irrilevante la questione della (asserita) prova dell’avvenuto stabilimento nell’immobile di una residenza di fatto".

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile Tributaria, Sentenza 2 febbraio 2012, n.1530)

Cassando il ricorso promosso dal contribuente fondato, tra l’altro, sulla presunta residenza di fatto nell’immobile, la Cassazione Tributaria ha ribadito il proprio consolidato orientamento in materia di agevolazioni alla prima casa, ed in particolare di decadenza dalle medesime.

La Cassazione ha ricordato che "i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa spettano unicamente a chi possa dimostrare, in base alle risultanze anagrafiche, di risiedere o di lavorare nel comune dove ha acquistato l’immobile, senza che a tal fine possano essere prese in considerazioni situazioni di fatto contrastanti con le risultanze dette (v. per tutte Cass. n. 1173/200B)" e che "che un simile principio è dettato in chiara funzione antielusiva, per la considerazione che un beneficio fiscale deve essere ancorato a un dato certo, certificativo della situazione di fatto enunciata nell’atto di acquisto: donde la manifesta infondatezza dei riferimenti a presunte violazioni di disposizioni costituzionali".

Inoltre, il motivo che deduce un vizio di motivazione, "è manifestamente infondato, dal momento che correttamente la commissione regionale ha ritenuto assorbita e irrilevante la questione della (asserita) prova dell’avvenuto stabilimento nell’immobile di una residenza di fatto".

(Corte di Cassazione - Sezione Sesta Civile Tributaria, Sentenza 2 febbraio 2012, n.1530)