Cassazione Tributaria: utilizzabilità documenti extracontabili rinvenuti nel corso di verifiche fiscali

Quali e in che misura sono i documenti extracontabili utilizzabili ai fini dell’accertamento di operazioni escluse dalla contabilità “ufficiale”? E’ utilizzabile ogni forma di documentazione astrattamente idonea ad evidenziarne l’esistenza?

La Sezione Tributaria prosegue la determinazione dei documenti extracontabili e dei limiti di utilizzabilità degli stessi, rilevando in via preliminare che "... questa Corte ha avuto modo di puntualizzare come sia utilizzabile ai fini dell’accertamento di operazioni non contabilizzate nella contabilità "ufficiale" qualsiasi forma di documentazione che sia astrattamente idonea ad evidenziarne l’esistenza, purché legittimamente rinvenuta nel corso di verifiche fiscali. In particolare, è stato precisato che tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili e di inadempimenti degli obblighi di legge, non può essere ritenuta dal giudice come probatoriamente irrilevante, integrando invece la stessa un elemento probatorio, ancorché presuntivo, utilmente valutabile in sede di accertamento dell’ IVA, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e di inadempimenti degli obblighi di legge (Cass. Sez. Trib., 8-9-2006, n.19329)".

In sostanza, secondo la Cassazione: "il problema della valutazione dell’efficacia probatoria di tale documentazione è stato risolto nel senso che il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio, oltre che su agende-calendario, block-notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari, costituisce un indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l’Amministrazione Finanziaria a procedere ad accertamento induttivo (Cass. Sez. Trib., 27-3-2006, n. 6949). Ed, inoltre, ai fini del riconoscimento dell’efficacia probatoria della presunzione, non occorre che i fatti sui quali la stessa si basa siano tali da fare apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile dei fatti accertati, bastando, al riguardo, che l’operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza siano verificabili secondo le comuni regole di esperienza (citata Cassa n.19329/2006)".

In conclusione ed in sintesi: "le presunzioni poste a base dell’accertamento devono ottemperare alla regola o criterio - il cui rispetto è assoggettabile a controllo giurisdizionale - dell’inferenza logica, non già necessaria, ma probabilistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria (Cass. n.9961/1996, n.9782/1999, n.2605/2000)".

La pronuncia è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Civile, Sentenza 14 febbraio 2007, n. 3222: Documentazione extracontabile rinvenuta nel corso di verifiche fiscali - Utilizzazione - Legittimità).

Quali e in che misura sono i documenti extracontabili utilizzabili ai fini dell’accertamento di operazioni escluse dalla contabilità “ufficiale”? E’ utilizzabile ogni forma di documentazione astrattamente idonea ad evidenziarne l’esistenza?

La Sezione Tributaria prosegue la determinazione dei documenti extracontabili e dei limiti di utilizzabilità degli stessi, rilevando in via preliminare che "... questa Corte ha avuto modo di puntualizzare come sia utilizzabile ai fini dell’accertamento di operazioni non contabilizzate nella contabilità "ufficiale" qualsiasi forma di documentazione che sia astrattamente idonea ad evidenziarne l’esistenza, purché legittimamente rinvenuta nel corso di verifiche fiscali. In particolare, è stato precisato che tale documentazione, pur in assenza di irregolarità contabili e di inadempimenti degli obblighi di legge, non può essere ritenuta dal giudice come probatoriamente irrilevante, integrando invece la stessa un elemento probatorio, ancorché presuntivo, utilmente valutabile in sede di accertamento dell’ IVA, indipendentemente dal contestuale riscontro di irregolarità nella tenuta della contabilità e di inadempimenti degli obblighi di legge (Cass. Sez. Trib., 8-9-2006, n.19329)".

In sostanza, secondo la Cassazione: "il problema della valutazione dell’efficacia probatoria di tale documentazione è stato risolto nel senso che il rinvenimento di una contabilità informale, tenuta su un brogliaccio, oltre che su agende-calendario, block-notes, matrici di assegni, estratti di conti correnti bancari, costituisce un indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l’Amministrazione Finanziaria a procedere ad accertamento induttivo (Cass. Sez. Trib., 27-3-2006, n. 6949). Ed, inoltre, ai fini del riconoscimento dell’efficacia probatoria della presunzione, non occorre che i fatti sui quali la stessa si basa siano tali da fare apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile dei fatti accertati, bastando, al riguardo, che l’operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di probabilità, la cui sequenza e ricorrenza siano verificabili secondo le comuni regole di esperienza (citata Cassa n.19329/2006)".

In conclusione ed in sintesi: "le presunzioni poste a base dell’accertamento devono ottemperare alla regola o criterio - il cui rispetto è assoggettabile a controllo giurisdizionale - dell’inferenza logica, non già necessaria, ma probabilistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria (Cass. n.9961/1996, n.9782/1999, n.2605/2000)".

La pronuncia è integralmente consultabile sul sito della Cassazione.

(Corte di Cassazione - Sezione Quinta Civile, Sentenza 14 febbraio 2007, n. 3222: Documentazione extracontabile rinvenuta nel corso di verifiche fiscali - Utilizzazione - Legittimità).