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Cessione dei crediti fiscali fittizi e riciclaggio di denaro: nuovo alert dell’UIF

riciclaggio
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Abstract

Tra i destinatari principali i liberi professionisti, soggetti obbligati della normativa antiriciclaggio, ai quali si chiede di segnalare in caso di anomalie.

 

Indice:

1. I nuovi schemi di anomalia UIF

2. Lo schema D per i liberi professionisti

 

1. I nuovi schemi di anomalia UIF

L’evasione fiscale risulta tra i reati presupposto di riciclaggio più ricorrenti.

Già nel 2010 e nel 2012 l’UIF aveva adottato schemi di anomalia, rispettivamente, per frodi sull’IVA intracomunitaria, frodi fiscali internazionali e frodi nelle fatturazioni. Gli schemi, lo si ricorda, rappresentano un ausilio per i soggetti obbligati alla normativa di cui al decreto legislativo 231/2007 (c.d. decreto antiriciclaggio) nell’individuazione delle operazioni riferibili a possibili attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La nuova Comunicazione (10/11/2020) sostituisce i due precedenti provvedimenti, aggiungendo nuovi modelli rispondenti alle emergenti prassi elusive, che sono andate consolidandosi negli ultimi anni e portate all’attenzione dell’Unità, anche grazie alle segnalazioni provenienti dal settore privato.

Sono quattro gli schemi pubblicati.

Il primo modello riguarda l’utilizzo ovvero l’emissione di fatture per operazioni inesistenti; il secondo le frodi sull’IVA intracomunitaria.

Entrambi presentano profili soggettivi sostanzialmente simili (ad esempio, imprese di recente costituzione o imprese con forme giuridiche caratterizzate da flessibilità e semplicità) che vengono comunque ripetuti all’interno di ciascuno schema.

Quanto al settore merceologico, di solito per il reato di emissione di fatture false sono maggiormente a rischio imprese edili, di commercio di automobili, beni tecnologici o alimentari, carburanti, oggetti preziosi; mentre per le frodi, i settori più utilizzati sono quelli tecnologici, tutti con aliquota IVA ordinaria (più alta rispetto a quella “speciale”), onde massimizzare il profitto illecito.

Il terzo modello è sulle frodi fiscali internazionali e altre forme di evasione fiscale internazionale (spesso attraverso trasferimento di residenza e/o detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero); mentre il quarto sulla cessione di crediti fiscali fittizi e altri utilizzi indebiti.

 

2. Lo schema D per i liberi professionisti

Lo schema D (il quarto) si riferisce – soprattutto, ma non esclusivamente – all’attività dei professionisti, poiché soggetti maggiormente a rischio di esserne veicoli anche inconsapevoli.  La cessione di crediti vantati verso l’Agenzia delle Entrate, infatti, può avvenire solo attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata che richiede, ad esempio, l’intervento necessario di un notaio.

È richiesta la massima attenzione nelle operazioni di cessione o conferimento di aziende o di relativi rami delle stesse, laddove siano prevalenti a bilancio i crediti fiscali.

Si ricorda che gli schemi (così come gli “indicatori di anomalia”) sono da considerarsi come mero supporto per i soggetti obbligati. Non è necessario – si legge nella Comunicazione – che siano riscontrati contemporaneamente tutti i comportamenti anomali riportati per procedere alla segnalazione, così come la presenza di un solo fattore non deve essere ritenuta sufficiente per inoltrare la SOS.