Circolazione stradale e stupefacenti
Abstract
Non è soltanto l’alcol a influire sul sistema centrale nervoso, diminuendo, in modo considerevole, la capacità/il tempo di reazione nonché la concentrazione. Lo stesso effetto può essere causato anche da determinate sostanze stupefacenti, specie se assunte prima, contestualmente o dopo il consumo di alcol.
Indice
RFT – I paragrafi 316 StGB (CP) e 24 a StVG (Cod. d. Str.)
L’intervento della Corte costituzionale federale e le decisioni di alcune Corti d’appello
“Fahruntüchtigkeit und eingeschränkte Fahrtüchtigkeit”
Qualche dato statistico
Austria – La “Verkehrszuverlässigkeit” – Test della saliva
Prelievo ematico – Analisi dell’urina – “Verkehrscoaching”
Svizzera – Il § 31 dello StVG (Cod. d. Str.)
“Tolleranza zero” a proposito dell’assunzione di sostanze stupefacenti
RFT – I paragrafi 316 StGB (CP) e 24 a StGB (Cod. d. Str.)
Prevede il § 316 StGB (CP), che, chiunque circola sulla strada pubblica con un veicolo nonostante sia – in conseguenza del consumo di sostanze alcoliche o di altre sostanze con effetto inebriante – incapace di condurre con sicurezza un veicolo, è punito con pena detentiva fino a un anno o con pena pecuniaria, qualora il fatto non sia punito ai sensi dei §§ 315 a oppure 315 c, StGB.
La stessa pena è prevista anche a carico di chi commette il fatto per colpa.
Il bene giuridico tutelato dal § 316 StGB, è la sicurezza del traffico (pubblico) stradale, di quello ferroviario, marittimo e aereo. Parte della dottrina reputa, che il citato paragrafo sia stato dettato anche a salvaguardia della vita, della salute e della proprietà altrui.
Il reato de quo è un “abstraktes Gefährdungsdelikt” (reato di pericolo astratto).
La norma di cui al § 316 StGB, è “complementare” a quella prevista dal § 5 della “StVO – Straßenverkehrsgesetz” (Codice della Strada), che dispone: “Chi è in uno stato causato dal consumo di alcol o di sostanze stupefacenti, non è autorizzato a condurre un veicolo, né a metterlo in moto”.
Accanto al disposto del § 316 StGB, il legislatore ha dettato un’altra norma (il § 24 a, Abs. 2, StVG (Straßenverkehrsgesetz – Codice della Strada)) al fine di prevenire pericoli, che possano sorgere a seguito del consumo di altre sostanze aventi, anch’essi, effetti inebrianti e determinati “Fahrunsicherheit” (guida “insicura”). Il § 24 a StVG costituisce un “Bußgeldtatbestand” (viene sanzionato con pena pecuniaria).
Dato che la fattispecie di cui al § 316 StGB è stata oggetto di un articolo pubblicato tempo fa, il presente articolo verterà soltanto sul predetto “Bußgeldtatbestand”.
La guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti avviene ormai con una certa frequenza, anche se non è così frequente come la conduzione di un veicolo in istato di ebbrezza alcolica.
Il “Fahren unter Drogeneinfluss” – e, soprattutto, l’accertamento di tale stato, ha comportato (e comporta) una serie di problemi (di diritto sostanziale e processuale, ma anche dal punto di vista dell’irrogazione di sanzioni amministrative). L’avvenuto consumo di sostanze stupefacenti, anche se non è di rilevanza penale, può far sì che possa/debba essere dubitato sulla capacità di guidare un veicolo nel traffico stradale. È stato detto, che il § 24 a StVG, è un “Auffangtatbestand”.
Prima del 1998, a sanzionare i conducenti di veicoli sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, era stato (soltanto) il § 316 StGB (CP). In epoca successiva, a seguito dell’introduzione del § 24 a, Abs. 2, StVG (Codice della Strada), chiunque guida un veicolo dopo aver assunto stupefacenti, è punito con un “Bußgeld” (sanzione pecuniaria).
Quali sono le differenze tra il § 316 StGB e il § 24 a, Abs. 2, StVG?
Il primo 1) vieta di condurre qualsiasi tipo di veicolo (compresa la bicicletta), 2) ai fini dell’integrazione della fattispecie de qua, non è necessario, che la sostanza stupefacente venga accertata con un’analisi del sangue, 3) la sanzione prevista, è la pena detentiva fino a un anno o quella pecuniaria (Geldstrafe), 4) sanzione accessoria: revoca della partente di guida (di norma).
Qualora il “Bußgeld” non venga pagato oppure non possa essere pagato, l’“Ersatzfreiheitsstrafe” (pena (detentiva) sostitutiva), è da 1 a 6 settimane.
È da notare, che in caso di accerta violazione del § 24 a, Abs. 2, StVO, oltre alla sospensione della patente di guida, può essere disposta pure la sospensione della licenza di pilotare barche o aerei, in quanto l’autorità presume la “mangelnde Verkehrszuverlässigkeit” (mancanza di affidabilità nel traffico).
Il § 24 a StVG a) si riferisce soltanto a veicoli a motore, b) ai fini dell’integrazione della fattispecie de qua, è necessario, che sia stata eseguita un’analisi del sangue, c) l’enumerazione di cui all’allegato al citato paragrafo, ha carattere tassativo, d) non deve essere stata constatata una “körperliche Beeinträchtigung”, e) sanzione: “Bußgeld fino a 3.000 Euro in caso di dolo (“bei vorsätzlicher Begehung”), f) sanzione accessoria: soltanto divieto di circolazione.
Mentre ormai la “prova” dello stato di ebbrezza a seguito di ingestione di alcol, è piuttosto agevole con l’impiego di strumenti atti a misurare la concentrazione dell’alcol nell’aria espirata, le modalità praticabili ai fini dell’accertamento dell’avvenuto consumo di sostanze stupefacenti (analisi dell’urina), forniscono unicamente la “prova” circa il tipo di stupefacente assunto, ma non la quantità di queste sostanze (indicate nell’allegato al § 24 a, Abs. 2, S. 2, StVG).
L’intervento della Corte costituzionale federale e le decisioni di alcune Corti d’appello
La Corte costituzionale federale, al vaglio della quale il § 24 a, Abs. 2, StV G è stato sottoposto, non ne ha dichiarato l’incostituzionalità, anche se ha postulato una “verfassungsmäßige Auslegung” (interpretazione conforme alla Costituzione federale, al Grundgesetz – GG) della norma. Secondo la Corte, non l’accertamento (mediante analisi del sangue) di qualsiasi quantitativo di una delle suddette sostanze, è atto a integrare la fattispecie de qua. Deve essere stata rilevata una concentrazione (di principi attivi) tale, da far presumere (o almeno rendere verosimile), che il conducente sia menomato nella propria “Fahrtüchtigkeit” (capacità di guida).
Ma qual è il “limite”, oltre il quale vi sarebbe “Fahrzuntüchtigkeit”? Quali sono i “Grenzwerte”, i limiti soglia?
Prima della pronunzia della Corte costituzionale federale, i giudici erano orientati nel senso che qualsiasi traccia di sostanza stupefacente integrasse la fattispecie di cui al § 24 a, Abs. 2, StVG. A seguito della suddetta decisione della Corte costituzionale federale, è necessario, che la concentrazione della sostanza stupefacente superi una certa soglia, una determinata “Wirkstoffkonzentration”.
Alcune Corti d’appello (per esempio l’OLG di Koblenz, l’OLG di Bamberg e di Celle), hanno poi ritenuto, che l’integrazione della fattispecie sia avvenuta anche qualora il limite soglia non fosse stato raggiunto, se fossero state riscontrate “andere Auffälligkeiten” (altre manifestazioni della “Fahruntüchtigkeit”). Vengono menzionate in proposito: 1) difficoltà di mantenere la carreggiata di utenza e, più ancora, il procedere “in Schlangenlinien” (a zig zag…) 2) difficoltà di mantenere l’equilibrio una volta che il conducente sia sceso dal mezzo, 3) difficoltà di orientamento, 4) difficoltà di concentrazione, 5) reazioni ritardate.
Secondo i predetti collegi, giudicanti, dovrebbero essere prese in considerazione, per esempio, anche la “träge Pupillenreaktion” nonché “massives fehlerhaftes Zeitempfinden” (in questo senso vedasi anche OLG München).
“Fahruntüchtigkeit und eingeschränkte Fahrtüchtigkeit”
Presumere un’“eingeschränkte Fahrtüchtigkeit oder Fahruntüchtigkeit” a seguito dell’assunzione di stupefacenti (senza accertamento della concentrazione degli stessi), ormai non viene più ritenuto lecito. Ciò, anche a seguito della cosiddetta Maaststrichtstudie, da cui risulta, che l’assunzione di stupefacente del tipo THC in misura non superiore a 2 ng/ml, non produce “Beeiträchtigung der Leistungsfähigkeit” del conducente di un veicolo.
È ben vero, che la suddetta decisione della Corte costituzionale federale, è stata emanata (soltanto) con riferimento al consumo di THC. Tuttavia, il principio ivi statuito, è stato ritenuto applicabile anche in relazione ad altri tipi di sostanze stupefacenti. Al fine di poter far riferimento a dati oggettivi, vengono ora seguite le “Empfehlungen” (raccomandazioni) della “Grenzwertkommission”, che sono assurte a “standard”, nel senso, che, qualora la quantitá (concentrazione) di sostanza stupefacente, sia inferiore a una certa soglia, una condanna ex § 24 a, Abs. 2, StVG, non può essere pronunziata.
Quali sono i limiti soglia secondo la citata Commissione?
THC: 1 ng/ml
Morfina: 10 ng/ml
Cocaina: idem
MDMA, MDF, Amfetamina. Metamfetamina: 25 ng/ml.
E se il conducente ha assunto più sostanze stupefacenti ?. Per esempio, cannabis e amfetamine, come avviene non di rado?
In questi casi, non deve procedersi a una mera operazione di addizione (delle sostanze), a meno che le sostanze non abbiano una quasi identica composizione neurofarmacologica (in modo che le medesime “sich ergänzen”).
Se il conducente, sospetto di guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, rifiuta di sottoporsi a visita medica o al prelievo ematico?
Questo comportamento equivale a uno “Schuldeingeständnis” (ammissione di colpa) e, ai sensi del § 99, Abs. 1, Ziff. B, StVO, la sanzione pecuniaria è da 1.600 Euro a 5.900 Euro.
A differenza di quanto era previsto nel passato, non segue più, in ogni caso, denuncia, ma va data un’informazione all’autorità sanitaria, che procede a un “fachärztlichen Gutachten”, per accertare la sussistenza di un “problematischen Suchtmittelkonsum”.
Se l’invito di presentarsi all’autorità sanitaria rimane senza seguito, viene fatta “Anzeige bei der Staatsanwaltschaft” (denuncia).
È comunque in facoltà dell’autorità sanitaria, procedere a:
a) “ärztlicher Überwachung” dello stato di salute del conducente,
b) trattamento sanitario, anche con terapia sostitutiva nonché ad altre “Maßnahmen”. Qualora l’accertamento di sostanze stupefacenti abbia avuto esito positivo, le spese relative agli accertamenti medici sono a carico della persona sottoposta agli stessi.
E passiamo al cosiddetto Medikamentenprivileg.
Prevede il § 24 a, Abs. 2, S. 3, StVG, che la sussistenza dell’“Ordnungswidrigkeit”, è esclusa, qualora l’accertata influenza di una sostanza stupefacente sia dovuta al fatto, che la stessa è stata prescritta per scopi terapeutici e sia stata assunta secondo il dosaggio indicato nel foglio illustrativo o consigliato dal medico prescrivente.
Problemi sono sorti a proposito della cosiddetta Mediznialcannabis. Per le forze dell’ordine è arduo stabilire, se l’assunzione è avvenuta per fini terapeutici oppure a seguito di cannabis, che il conducente si è procurato in modo illecito. Questo, perché il conducente non è obbligato ad avere con sé, la prova (certificato medico), che la sostanza gli è stata prescritta da un medico (per fini terapeutici).
Il predetto “Medikamentenprivileg” è operante soltanto in favore del conducente di un veicolo, se non sono stati rilevati “Ausfallserscheinigungen”, perché, se l’assunzione di preparati medicinali (prescritti) pregiudica la capacità di guida e, ciò nonostante, il conducente si mette alla guida del veicolo, è integrata la fattispecie di cui al § 316 StGB.
Qualche dato statistico
Ora qualche dato statistico.
Nel 2019 sono state accertate 1.530 violazioni del § 24 a, Abs. 2, StVG, mentre
Nel 2020 le stesse sono state 1948.
Prevale, in larga misura, l’avvenuto consumo di cannabis, seguito da quello di cocaina.
Per quanto concerne l’età dei “contravventori”,
nel 2019, 239 persone controllate avevano tra i 18 e i 24 anni
430 da 25 a 40 anni
113 da 41 a 64 anni;
gli altri avevano un’età superiore o inferiore.
Nel 2020 i dati sono i seguenti:
18-24 anni: 215
25-40 anni: 456
41-64 anni: 131;
gli altri erano di età superiore o inferiore.
Austria – La “Verkehrszuverlässigkeit” – Test della saliva
Come viene accertato l’avvenuto consumo di sostanze stupefacenti da parte di conducenti di veicoli in Austria?
Va premesso, che il consumo di sostanze stupefacenti è equiparato a quello di sostanze alcoliche (per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio). La violazione della normativa in materia di guida sotto l’effetto di stupefacenti, contenuta nella “StVO – Straßenverkehrsordnung” (Codice della Strada), sussiste non soltanto, se il conducente, nelle suddette condizioni, circola con il veicolo, ma sin dal momento, in cui ha messo in moto il motore.
Presupposto per la circolazione lecita, è che il conducente sia in condizioni, “das Fahrzeug zu beherrschen” (essere in grado di “governare” il veicolo) e di osservare la normativa dettata dalla StVO. Se difettano questi requisiti, manca l’occorrente “Verkehrszuverlässigkeit” (affidabilità nel traffico).
A differenza di quanto previsto per l’avvenuto consumo di alcolici, da parte del conducente, se, secondo gli organi di polizia, sussiste un “Anfangsverdacht” (sospetto iniziale), che la persona alla guida possa avere consumato stupefacenti, la Polizei è facoltizzata di procedere a “tests”.
Anzitutto, la polizia procede ad “accertamento” mediante il cosiddetto Drogencheckformular (uno speciale modulo).
Altra modalità di accertamento, è la cosiddetta Speichelprobe (test della saliva), che può essere effettuata da un medico, ma anche da appartenenti alla Polizei, che abbiano frequentato appositi corsi di specializzazione. In proposito, va accennato alla “Speichelvortestverordnung” (Regolamento). In questi casi, con appositi “Streifen” (reagenti applicati su carta), viene prelevata saliva del conducente e se lo “Streifen” assume una determinata colorazione, il “Vortest” è positivo. Il rifiuto del prelievo di saliva ha per conseguenza, di norma, un successivo accertamento medico.
La predetta “Speichelprobe” è indicativa dell’avvenuto consumo di stupefacenti, ma non è rivelatrice della quantità dell’assunta sostanza stupefacente. A tal fine, è necessario l’accertamento da parte di un medico; il sospettato consumatore di “Drogen” può essere accompagnato dalla Polizei presso un sanitario, il quale procede a “klinischer Untersuchung”, seguita poi da un prelievo ematico e dall’analisi del sangue.
Prelievo ematico – Analisi dell’urina – “Verkehrscoatching”
È però da notare, che il prelievo ematico, non può essere eseguito coattivamente (“zwangsweise”), vale a dire, contro la volontà del conducente. Ad un’eventuale rifiuto consegue però una sanzione.
Le spese di questi accertamenti sono a carico del sospettato assuntore di stupefacenti, soltanto se risulta effettivamente una “Suchtgiftbeeinträchtigung” del conducente.
La sanzione a carico di chi ha guidato un veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è quella amministrativa da 800 a 3.700 Euro. Inoltre, già in occasione della prima violazione, viene disposta l’“Einziehung” (ritiro) della patente di guida per la durata di un mese. Qualora il conducente, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, abbia cagionato un incidente, la durata dell’“Entziehung” deve essere disposta per almeno tre mesi. In caso di recidiva infraquinquennale, l’“Entziehung” è di almeno 8 mesi.
Inoltre, anche a seguito della prima violazione, è obbligatorio un “Verkehrscoaching” (avente lo scopo di rendere il conducente consapevole dei pericoli, che possono conseguire alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti).
Se il conducente è incorso in più violazioni entro un quinquennio, è prevista la cosiddetta Nachschulung e, per riottenere la patente di guida, è necessario un “Gutachten” (consulenza tecnica) rilasciato da un medico.
E se il conducente, sospettato di essersi messo alla guida dopo il consumo di sostanze stupefacenti, ha rifiutato di acconsentire al prelievo ematico?
In questo caso, è prevista la sanzione amministrativa da 1000 Euro a 5.900 Euro e quella accessoria dell’“Entziehung der Fahrerlaubnis” per la durata di almeno sei mesi.
In Austria, negli ultimi anni, in particolare da quando vennero introdotti i cosiddetti Speicheltets (tests della saliva), sono stati denunciati alla “Staatsanwaltschaft” da 2.192 (nel 2017) a 5.519 (nel 2020) conducenti per violazione dello StVG, che proibisce la conduzione di veicoli sotto l’effetto di stupefacenti; ogni anno si registra un aumento. Secondo stime, effettuate in base ad indagini demoscopiche, i conducenti sotto l’effetto di stupefacenti sarebbero stati 177.000 nel 2017 e oltre 200.000 nel 2020 . Circa l’83 % erano uomini e la maggior parte di essi aveva un’età inferiore ai 40 anni. Tuttora gli apparecchi atti a “leggere” i “Teststreifen” sono soltanto una cinquantina. Va però rilevato, che è necessario un accertamento da parte di un medico ai fini dell’irrogazione della sanzione.
Comunque, le accertate violazioni, sono pari al 25% rispetto a quelle concernenti l’avvenuto consumo di alcolici.
Dato che il risultato di un’analisi del sangue è tutt’altro che immediato, il sospettato di aver guidato sotto l’effetto di stupefacenti, può “evitare” di doversi sottoporre a prelievo ematico, acconsentendo a test dell’urina (“auf freiwilliger Basis”).
E in Svizzera?
Il § 31 dello StVG
L’art. 31, comma 1, dello “StVG (Straßenverkehrsgesetz)”, prevede, che il conducente deve essere in grado, costantemente, di “governare” il veicolo in modo che sia capace, “seinen Vorsichtspflichten nachzukommen” (adempire gli obblighi di “prudenza”).
Chiunque, a seguito di assunzione di alcol, di sostanza stupefacente o di medicinali oppure per altri motivi, non dispone della necessaria capacità di condurre il veicolo, è considerato – durante il periodo di tempo, in cui è sotto l’effetto delle sostanze suddette – incapace di guidare e non può condurre un veicolo. La “Fahrunfähigkeit” può essere causata anche da “Übermüdung” (stanchezza).
Con riferimento al disposto dell’art. 31, Abs. 2, StVG, la Corte Suprema della Svizzera ha statuito, che la capacità di guida del conducente, deve essere integra durante tutto il percorso e comunque tale, da essere in grado di pilotare il veicolo con sicurezza (“sicher”); il conducente deve essere in grado di affrontare situazioni improvvise di pericolo, anche se dovute alle condizioni di traffico, della strada o atmosferiche.
“Tolleranza zero” a proposito dell’assunzione di sostanze stupefacenti
“Tolleranza zero” vige in Svizzera per quanto concerne l’avvenuto consumo di sostanze stupefacenti (dalla cannabis alla cocaina, alle amfetamine ecc.).
E se la “Fahrunfähigkeit” è riconducibile all’assunzione di medicinali?
In proposito, vige il “Drei-Säulen-Prinzip”, per effetto del quale la “Fahrfähigkeit” (capacità di guida) viene accertata con: 1) “polizeilicher Beobachtung”, 2) “ärztlichem Gutachten” e 3) “Blutuntersuchungen”.
L’art. 14, Abs. 2, StVG prevede, quale presupposto, di carattere generale, per la “Fahreignung”, che la persona sia “frei von Sucht” (libera da dipendenza), che possa influire sulla capacità di guidare un veicolo. Dal comportamento pregresso, deve potersi desumere, che la persona aspirante alla conduzione di veicoli, osserverà le norme dello StVG e si comporterà in modo “auf die Mitmenschen Rücksicht zu nehmen”.
Dubbi circa la “Fahreignung” vanno risolti mediante una “Fahreignungsuntersuchung” (art. 15, Abs. 1 StVG).