CNF: regolamento formazione professionale continua avvocati
Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il 18 gennaio scorso il Regolamento che stabilisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di formazione per gli avvocati. In particolare, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, ma almeno n.5 crediti formativi annuali devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia.
La partecipazione ai seguenti eventi formativi:
a) corsi di aggiornamento e masters, anche eseguiti con modalità telematiche nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione;
b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde;
c) commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
d) gli altri eventi individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine,
attribuisce n. 3 crediti formativi per ogni metà giornata di partecipazione, con il limite massimo di n. 9 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) promossi od organizzati da altri enti, istituzioni, associazioni forensi od organismi pubblici o privati dà luogo al conseguimento dei medesimi crediti formativi, ove gli eventi stessi siano stati preventivamente accreditati dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell’Ordine
E’ previsto che ciascun iscritto depositi, a richiesta del Consiglio dell’Ordine al quale è iscritto, una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e documentando le attività formative svolte. Mentre costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
Ciascun Consiglio dell’Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.
(Consiglio Nazionale Forense, Provvedimento 18 gennaio 2007, Regolamento formazione permanente).
Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il 18 gennaio scorso il Regolamento che stabilisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di formazione per gli avvocati. In particolare, ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, ma almeno n.5 crediti formativi annuali devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e la deontologia.
La partecipazione ai seguenti eventi formativi:
a) corsi di aggiornamento e masters, anche eseguiti con modalità telematiche nei limiti in cui sia possibile il controllo della partecipazione;
b) seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde;
c) commissioni di studio, gruppi di lavoro istituiti dagli organismi sopra elencati o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale;
d) gli altri eventi individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell’Ordine,
attribuisce n. 3 crediti formativi per ogni metà giornata di partecipazione, con il limite massimo di n. 9 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) promossi od organizzati da altri enti, istituzioni, associazioni forensi od organismi pubblici o privati dà luogo al conseguimento dei medesimi crediti formativi, ove gli eventi stessi siano stati preventivamente accreditati dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell’Ordine
E’ previsto che ciascun iscritto depositi, a richiesta del Consiglio dell’Ordine al quale è iscritto, una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell’anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti e documentando le attività formative svolte. Mentre costituisce illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.
Ciascun Consiglio dell’Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio.
(Consiglio Nazionale Forense, Provvedimento 18 gennaio 2007, Regolamento formazione permanente).