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Art. 2645

Altri atti soggetti a trascrizione

Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall’articolo precedente, ogni altro atto o provvedimento che produce in relazione a beni immobili o a diritti immobiliari [Codice civile 854, 1504] taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’articolo 2643, salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effetti diversi [Codice civile 2650, 2655; Codice di procedura civile 555].

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