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Art. 2644

Effetti della trascrizione

Gli atti enunciati nell’articolo precedente non hanno effetto [Codice civile 509] riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto [Codice civile 507, 2659, 2667] o iscritto [Codice civile 2839] anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi [Codice civile 2643, 2652, n. 3, 2653, n. 1, 2685, 2827, 2857, 2914, n. 1].

Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto [Codice civile 2666] alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l’acquisto risalga a data anteriore [Codice civile 1380, 2649, 2655, 2812, 2848, 2866, 2913, 2915].

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