x

x

Art. 2643

Atti soggetti a trascrizione

Si devono rendere pubblici [preleggi 26; Codice civile 1403] col mezzo della trascrizione [Codice civile 2652, n. 5, 2655, 2657, 2658, 2679, n. 1, 2858, 2880, 2914, n. 1; Codice della navigazione 250, 865]:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili [Codice civile 769, 812, 1159, 1197, 1250, 1470, 2825, 2914; Codice della navigazione 1, 10 ];

2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto [Codice civile 978] su beni immobili, il diritto di superficie [Codice civile 952], i diritti del concedente e dell’enfiteuta [Codice civile 959, 960, 965, 980, 1350, nn. 2 e 3];

2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;

3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti [Codice civile 1100];

4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali [Codice civile 1027, 1032, 1058], il diritto di uso [Codice civile 1021] sopra beni immobili, il diritto di abitazione [Codice civile 1022, 1350, n. 4];

5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti [Codice civile 507, 509, 550, 1070, 1350, n. 5];

6) i provvedimenti con i quali nell’esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari [Codice civile 2919; Codice di procedura civile 555, 586], eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente [Codice civile 2853, 2889, 2896; Codice di procedura civile 574, 590];

7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico [Codice civile 971, 1350, n. 6];

8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni [Codice civile 320, 1350, n. 8, 1572, 1573, 1599, 1607, 2923];

9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni [Codice civile 1605, 2918, 2924];

10) i contratti di società [Codice civile 2247, 2291, 2313, 2328, n. 6, 2426, 2475, n. 5, 2518] e di associazione [Codice civile 2549] con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell’associazione eccede i nove anni o è indeterminata [Codice civile 1350, n. 9, 2251];

11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l’effetto indicato dal numero precedente [Codice civile 862, 2602];

12) i contratti di anticresi [Codice civile 1350, n. 7, 1960];

12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;

13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti [Codice civile 1350, n. 12, 1965, 1967];

14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti [Codice civile 2646, 2655, 2932].

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.