Art. 2672
Leggi speciali
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo [Codice civile 484, 507, 509, 854; Codice di procedura civile 555, 677, 679].
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