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Art. 2222

Contratto d’opera

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [Codice civile 2225] un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [Codice civile 1655].

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