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Art. 2769

Sequestro della cosa soggetta a privilegio

Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio, può domandarne il sequestro conservativo [Codice civile 2757, 2759, 2762, 2763, 2764, 2765, 2905; disposizioni di attuazione e transitorie Codice civile 234; Codice di procedura civile 671].

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