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Art. 2770

Crediti per atti conservativi o di espropriazione

I crediti per le spese di giustizia fatte per atti conservativi [Codice di procedura civile 671] o per l’espropriazione di beni immobili [Codice di procedura civile 555] nell’interesse comune dei creditori sono privilegiati sul prezzo degli immobili stessi [Codice civile 2746, 2749, 2856, 2905, 2911].

Del pari ha privilegio il credito dell’acquirente di un immobile per le spese fatte per la dichiarazione di liberazione dell’immobile dalle ipoteche [Codice civile 2808, 2889, 2890; Codice di procedura civile 792, 795].

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