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Art. 1128

Perimento totale o parziale dell’edificio

Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.

Nel caso di perimento di una parte minore, l’assemblea dei condomini delibera [Codice civile 1136] circa la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio [Codice civile 1117], e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse [Codice civile 1104].

L’indennità corrisposta per l’assicurazione [Codice civile 1882] relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste [Codice civile 1017, 1019, 1020, 2742].

Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell’edificio è tenuto a cedere [Codice civile 2932] agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.

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