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 Art. 1079

Accertamento della servitù e altri provvedimenti di tutela

Il titolare della servitù può farne riconoscere in giudizio l’esistenza contro chi ne contesta l’esercizio [Codice civile 949, 1012] e può far cessare gli eventuali impedimenti e turbative [Codice civile 1168, 1170, 1172]. Può anche chiedere la rimessione delle cose in pristino, oltre il risarcimento dei danni [Codice civile 2653, n. 1, 2933; Codice di procedura civile 15].

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