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Art. 77

Querela di falso

1. Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso o domandare la fissazione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale ordinario competente.

2. Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia.

3. La prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso è depositata agli atti di causa entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1. In difetto il presidente fissa l’udienza di discussione.

4. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.

Bibliografia. R. De Nictolis, Codice del Processo Amministrativo Commentato, IV ed., Wolters Kluver, 2017; F. Caringella e M. Giustiniani, Manuale del processo amministrativo, II ed., Dike, 2017; Quaranta e Lopilato, Il Processo amministrativo – commentario al Decreto Legislativo 104/2010, Giuffrè editore, 2011

 

Sommario. 1. La querela di falso. 2. La rilevanza del documento. 3. L’istanza e la proposizione della querela di falso.

 

1. La querela di falso

L’articolo 77 disciplina la querela di falso, quale incidente del processo.

La parte che deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso ovvero deve richiedere la fissazione di un termine entro cui proporla innanzi al tribunale ordinario competente.

Per cui, salvo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo, il processo amministrativo si interrompe per la risoluzione dell’incidente di falso avanti al giudice ordinario.

L’articolo 8 comma 2 del CPA prevede infatti che resta riservata all’autorità giudiziaria ordinaria la risoluzione dell’incidente di falso. Tale devoluzione alla autorità giudiziaria ordinaria in ordine alla risoluzione dell’incidente di falso è stata inoltre confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza 11 novembre 2011, n. 304.

La norma quindi prevede due ipotesi alternative:

  1. che la parte dimostri l’avvenuta proposizione della querela di falso;
  2. che la parte richieda un termine per proporre la querela di falso.

 

2. La rilevanza del documento

Il comma 2 dell’articolo 77 stabilisce che il processo venga sospeso solo se il documento indicato come falso risulta effettivamente rilevante ai fini della decisione della controversia; in caso contrario il giudice amministrativo definisce una controversia, il cui esito risulti indipendente dalla questione di falsità (Consiglio di Stato sez. V, 11/02/2016, n. 610).

La presentazione della querela di falso implica la sospensione necessaria del giudizio, ai sensi dell’articolo 77 CPA, solo nel caso in cui la questione di falso abbia il carattere di pregiudizialità e, inoltre, qualora la stessa non appaia manifestamente infondata o essenzialmente dettata da ragioni dilatorie (T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 16/01/2020, n. 50).

Sarà il giudice quindi a verificare la rilevanza o meno, ai fini della decisione, del documento la cui falsità è contestata. La Cassazione civile ha inoltre precisato che la decisione con cui il giudice amministrativo non conceda il termine per la proposizione della querela di falso, “non integra una ipotesi di rifiuto di giurisdizione ma, eventualmente, un mero "error in procedendo", come tale non sindacabile sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale” (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n. 8056).

Nel caso in cui il collegio ritenga il documento irrilevante ai fini della decisione, l’istanza verrà rigettata ed il giudizio definito sulla base di tutti gli atti depositati, ad eccezione dell’atto di cui è stata dedotta la falsità. 

 

3. L’istanza e la proposizione della querela di falso

Qualora la querela di falso non sia stata proposta autonomamente, la parte che deduce la falsità di un documento richiede con apposita istanza la fissazione di un termine entro cui proporre la querela innanzi al tribunale ordinario competente.

Il collegio fissa, di regola con ordinanza (anche se la norma nulla dispone in proposito) un termine entro il quale proporre la querela di falso.

Il CPA non prevede un termine entro il quale è necessario proporre la querela, pertanto la definizione di tale termine è rimessa al collegio.

La parte interessata deve fornire la prova dell’avvenuta proposizione della querela di falso entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato da collegio, depositandola agli atti di causa. 

Il presidente a questo punto:

  1. se la querela è stata depositata nei termini previsti in ordinanza fissa udienza per la sospensione del processo; 
  2. se invece la querela non è stata fissata nei termini previsti in ordinanza, fissa l’udienza di discussione.

Una volta proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso.

 

Il punto di vista dell’Autore

L’incidente di falso, quale possibile causa di sospensione del processo, è ammessa solo qualora il documento indicato come falso risulti rilevante ai fini della decisione della controversia.

Tale previsione normativa è volta a garantire la celerità del processo, salvo il caso, appunto, che il documento contestato non sia indispensabile ai fini della decisione; valutazione che viene rimessa al collegio.

La disposizione quindi è volta a contemperare la duplice esigenza di garantire celerità, ma anche un processo giusto.