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Art. 45

Deposito del ricorso e degli altri atti processuali 

1. Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario. I termini di cui al presente comma sono aumentati nei casi e nella misura di cui all’articolo 41, comma 5.

2. È fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante.

3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate.

4. La mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.

Bibliografia. A. Police, Processo Amministrativo, Ipsoa, Assago, 2013; M.A. Sandulli, Il nuovo processo amministrativo, Giuffre’, Milano, 2013; A. Liberati, Il processo innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali, Cedam, Padova, 2006; M.P. Chiti, L’introduzione del giudizio, in A. Sandulli (a cura di), Diritto Processuale Amministrativo, in S. Cassese (diretto da), Corso di Diritto Amministrativo, Giuffrè, Milano, 2013; L. Donato, sub. articolo 40, in Codice del Nuovo Processo Amministrativo, F. Caringella, M. Protto, Dike, Roma, 2010; R. Chieppa, Codice del Processo Amministrativo, Giuffrè, Milano, 2017, R. De Nictolis, Codice del Processo Amministrativo, IPSOA, Rozzano, 2010; R. Giovagnoli, Formulario del Processo Amministrativo, Giuffrè, Milano, 2012; Caringella-Giustiniani, Manuale del Processo Amministrativo, Dike, Roma, 2017; Piccinini, Il Ricorso al Tar, Dike, Roma, 2017

 

Sommario. 1. Il deposito del ricorso. 2. L’istanza di fissazione

 

1. Il deposito del ricorso 

Successivamente alla notifica, il ricorrente deve eseguire il deposito, e, con esso, l’iscrizione a ruolo del ricorso, il cui originale va depositato presso la segreteria del Tar competente nel termine perentorio di 30 giorni. Tale termine è diminuito a 15 nel caso di riti abbreviati di cui all’articolo 119 e nei procedimenti in camera di consiglio (articolo 87 CPA). Nel contenzioso elettorale è prevista una disciplina speciale sia per la notifica che per il deposito. Nell’ipotesi di cui all’articolo 129 CPA (ricorso avverso gli atti preparatori del procedimento elettorale), non è espressamente previsto un termine per il deposito, tuttavia si ritiene che il deposito debba essere effettuato nel medesimo termine di tre giorni stabilito per la notifica. Nell’ipotesi di cui all’articolo 130, invece (ricorso avverso la proclamazione degli eletti) il termine per il deposito è di trenta giorni e precede la notifica.

È fatta salva la facoltà del ricorrente di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione si perfeziona per il notificante: in questo caso, tuttavia, il ricorrente è onerato di depositare, entro l’udienza di discussione, la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. Ai sensi dell’articolo 45, comma 3, CPA, in assenza di tale prova le domande introdotte con l’atto non possono essere esaminate; tuttavia, nonostante la perentorietà della formulazione della norma, il mancato deposito della prova della notifica si ritiene superato laddove controparte si costituisca e svolga le proprie difese. Una disciplina a sé è dettata ai fini del giudizio cautelare: in questa sede, se la notificazione è effettuata a mezzo del servizio postale, il ricorrente che non sia ancora in possesso dell’avviso di ricevimento può provare la data del perfezionamento della notificazione producendo copia dell’attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste, fatta salva la prova contraria.

La giurisprudenza ha chiarito che, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, il dies a quo del termine di deposito del ricorso coincide non con il giorno di spedizione del plico, ma con il giorno in cui questo è stato ricevuto dal destinatario (Tar Campania, Salerno, Sez. II, 12 marzo 2014, n. 567): nel caso in cui le notificazioni sino più di una, il computo va eseguito con riferimento al giorno dell’ultima notificazione (Cons. St., Sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5246). Tuttavia, in caso di notifica reiterata alla stessa parte, vale la regola opposta della decorrenza del termine dalla prima notifica utile. Inoltre, la decorrenza fa riferimento alle sole notifiche necessarie ai fini dell’integrazione del contraddittorio, sicché una notifica non prescritta dalla legge è inidonea a impedire la scadenza del termine per il deposito (Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, 8 agosto 2014, n. 374). Il mancato deposito del ricorso determina la mancata instaurazione del giudizio, ma le parti intimate possono richiedere le spese legali eventualmente sostenute, depositando copia del ricorso notificato e apposita richiesta notificata al ricorrente. Il deposito tardivo determina, quale conseguenza insanabile, l’irricevibilità del ricorso (articolo 35, comma 1, lett. a), CPA). Unitamente al ricorso, il ricorrente dovrà depositare copia del provvedimento impugnato. Tale previsione non è però sanzionata, atteso che, ai sensi dell’articolo 46, comma 2, CPA, l’amministrazione, anche se non costituita, deve depositare gli atti impugnati entro sessanta giorni, ed ove non provveda il giudice può ordinarne il deposito d’ufficio. Il ricorrente deve altresì depositare eventuali altri documenti che siano utili per la decisione, fermo restando che non si verifica alcuna preclusione sino alla maturazione dei termini previsti dall’articolo 73 CPA Contestualmente al deposito, il ricorrente dovrà produrre la prova del versamento del contributo unificato ai sensi degli articoli 8-13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. In difetto di versamento si dà luogo alla riscossione coattiva ai sensi del medesimo d.P.R. Il contributo unificato è versato dal ricorrente a titolo di anticipazione, in quanto il pagamento del contributo è a carico della parte soccombente. L’articolo 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002 prevede che in caso di mancata indicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata e del recapito fax del difensore, e del codice fiscale del ricorrente, debba applicarsi l’aumento della metà degli importi del contributo unificato (trattandosi di sanzione, si dovrebbe ritenere che nel caso in cui il ricorrente risulti vittorioso, la misura del contributo che la parte soccombente dovrebbe rimborsare non possa essere maggiorata di tali ulteriori importi). Come già visto nel commento sub articolo 40, la disposizione è tuttora riferita anche alla mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, sebbene tale sanzione non possa ritenersi applicabile in ragione della formulazione vigente del comma 1 dell’articolo 136, che fa espresso riferimento all’indirizzo pec risultante dai pubblici elenchi e non prevede più l’obbligo di indicarlo. Ad ogni modo va ricordato che la circolare del Segretariato generale della Giustizia amministrativa del 18 ottobre 2011 (recante “Istruzioni sull’applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo”) ha ammesso la possibilità che, anche su espresso invito della segreteria dell’ufficio giudiziario e nel termine all’uopo accordato, il difensore sani l’omissione, depositando in giudizio un atto che rechi l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica e del fax, di cui non occorre la previa notifica alla controparte.

Ove il difensore abbia eseguito la notifica ai sensi della legge n. 53/1994, al momento del deposito dovrà altresì produrre apposita marca da bollo, come richiesta dall’articolo 10 medesima legge. Tale onere è stato eliminato dal per le notifiche a mezzo PEC dall’articolo 46, comma 1, lettera d) del d.l n. 90/2014. 

Con l’entrata in vigore del PAT, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 136 CPA e del d.P.C.M. n. 40/2016, è stata prevista una generale obbligatorietà di tutti i depositi, nella forma di documenti informatici sottoscritti con firma digitale. 

A norma dell’articolo 4, comma 3 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, non ancora convertito in legge, il d.P.C.M. n. 40/2016 è abrogato a decorrere dal quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto adottato dal Presidente del Consiglio di Stato di cui al comma 1 dell’articolo 13 dell’allegato 2 al CPA (Processo telematico e criteri di redazione degli atti processuali), come modificato dall’articolo 4, comma 2 del d.l. n. 28/2020. Le regole tecnico-operative sono attualmente contenute nel decreto del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 22 maggio 2020 (G.U. 27 maggio 2020, n. 135). Tale decreto, vista la nuova formulazione dell’articolo 13 dell’allegato 2 al CPA, al dichiarato scopo di evitare soluzioni di continuità ha riapprovato le regole già contenute nel d.P.C.M. n. 40/2016 e formulato nuove regole tecnico-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti al processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il ricorso straordinario. 

Dette Regole Tecnico Operative prevedono che il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente per copia telematica. Gli atti del processo possono essere depositati esclusivamente in: a) PDF  -  PDF/A  ottenuto  da  trasformazione  di  un  documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di  selezione  e  copia parti, mentre non è ammessa, salvo alcune eccezioni, la copia per immagine; b) testo piano senza formattazione (estensione TXT); c) testo formattato (estensione RTF); d)  archivio  compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), purchè i formati non contengano  restrizioni  al  loro utilizzo per selezione e copia integrale o parziale. I documenti allegati e  la  procura  alle  liti  possono  essere depositati esclusivamente in: a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti;  b) testo piano senza formattazione (estensione TXT); c) Extended Markup Language (estensione xml); d) Immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif); e) messaggi di posta (estensioni: eml, msg), purché’ contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti; f) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati indicati dalle stesse regole tecniche. I documenti digitali possono essere depositati in un formato diverso da quelli espressamente contemplati quando il diverso formato è richiesto da specifiche disposizioni normative. Il deposito di atti e documenti  in  formato Immagini e di documenti PDF ottenuti da copia per immagini di originali cartacei è ammesso esclusivamente nel caso in cui i  documenti  originali  siano disponibili solo in versione cartacea. La struttura del documento con firma digitale è PAdES-BES. 

Per il caso di atti notificati a mezzo PEC, l’articolo 9, comma 1 bis della l. n. 53/1994 prevede che, qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del Decreto Legislativo n. 82/2005.

Il deposito deve avvenire tramite PEC (articolo 7 delle Regole Tecnico Operative) oppure tramite UPLOAD.

 

2. L’istanza di fissazione

Al fine di avviare il giudizio, il ricorrente dovrà altresì depositare entro un anno dalla iscrizione a ruolo del ricorso apposita istanza di fissazione di udienza (articolo 71 CPA), trascorso il quale si determina la perenzione del ricorso. Per il principio dispositivo, l’istanza può essere revocata ed il difensore può chiedere la cancellazione del ricorso dal ruolo. In questo caso il ricorso rimane quiescente per un anno, durante il quale può essere presentata una nuova istanza di fissazione. L’articolo 82 CPA prevede una presunzione di perenzione quinquennale, disponendo la trasmissione di un avviso alle parti costituite, che, entro 180 giorni, potranno presentare una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta anche dalla parte. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 71, comma 2 e 71 bis, successivamente, nel corso del giudizio qualsiasi parte può segnalare l’urgenza del ricorso depositando istanza di prelievo, ed in seguito a tale istanza, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata. 

 

Il punto di vista dell’Autore

La norma in commento ha parametrato tutti i termini processuali al termine di deposito del ricorso, ed ha valenza generale per tutti gli atti soggetti a preventiva notificazione. Deve pertanto ritenersi applicabile in ogni altro caso in cui si prevista una notificazione ma non sia disciplinato il termine per il deposito, come ad esempio avviene per il caso dell’integrazione del contraddittorio.