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Art. 70

Riunione dei ricorsi

 1. Il collegio può, su istanza di parte o d’ufficio, disporre la riunione di ricorsi connessi.

Bibliografia. Gallo, Commento all’articolo 70 CPA, AA.VV, il processo amministrativo – commento al Decreto Legislativo 104/2010 (a cura di Quaranta e Lopilato), Milano, 2011, 567; voce articolo 70, in Codice del processo amministrativo commentato, di Rossana De Nictolis, Vicenza, 2017, 1039.

 

Sommario. 1. Caratteristiche e presupposti della riunione. 2. Le parti e il contraddittorio.  

 

1. Caratteristiche e presupposti della riunione

La norma in commento, in modo conciso e in sostanziale continuità rispetto a quanto previsto in passato dall’articolo 52 del Regio Decreto 642/1907, prevede la possibilità per il collegio di disporre la riunione dei ricorsi, sia d’ufficio sia su istanza di parte.

La disposizione lascia pochi margini interpretativi e consente di evidenziare come si tratti di una scelta del collegio, legata principalmente ad esigenza di economia processuale, posta la sussistenza della necessaria connessione.

Quest’ultima può essere legata all’identità o affinità dei procedimenti amministrativi oggetto del ricorso (connessione procedimentale), alle parti (connessione soggettiva) o, ancora, alle questioni trattate (connessione oggettiva).

Altro presupposto è rappresentato dalla pendenza dei ricorsi innanzi allo stesso ufficio giudiziario. Non è invece necessario che i ricorsi siano regolati dagli stessi riti.  Sul punto, infatti, sovviene l’articolo 32 del CPA che detta specifiche norme sul cumulo delle domande e sul rito applicabile.

 

2. Le parti e il contraddittorio

Come visto, è possibile che la riunione sia disposta su istanza di parte o anche d’ufficio. 

Specie in quest’ultimo caso, si pone però la questione connessa al contraddittorio, atteso che l’articolo 70 – a differenza di quanto in passato previsto dall’articolo 52 del Regio Decreto 642/1907 – nulla prevede in merito. 

La questione si pone non tanto per specifiche esigenza processuali, considerato che in genere la riunione è una misura organizzativa affidata alla discrezione del collegio che non può essere oggetto di censura. 

Tuttavia, come emerso in alcuni casi giudiziari ormai citati a titolo esemplificativo (CdS, Sez. VI, 9 aprile 2009 nn. Da 2203 a 2208), non è infrequente che in casi particolarmente complessi o in vicende specifiche, la decisione sulla riunione può incidere, in un senso o nell’altro, nella modalità e trattazione delle censure mosse, finendo per penalizzare la posizione di una delle parti a causa di un parziale esame delle censure mosse. 

Ecco perché, come auspicato dalla dottrina (per tutto, Gallo), il principio generale che impone di assicurare le regole del contradittorio nel processo amministrativo, porta inevitabilmente a concludere che le parti dovrebbero essere sempre sentiti prima che il collegio disponga d’ufficio la riunione. 

Dal canto suo, quest’ultimo, oltre a tenere conto delle prospettazioni delle parti e la sussistenza del presupposto della connessione, dovrà valutare anche le specificità dei ricorsi, con particolare riguardo all’esigenza di avviare una fase istruttoria. 

Infatti, anche in presenta dei presupposti di legge, la necessità di un’attività istruttoria che interessi un ricorso o anche altri aspetti procedimentali, potrebbe “consigliare” di evitare la riunione. 

Il provvedimento di riunione può essere disposto in sede di sentenza o di ordinanza cautelare. Può essere anche oggetto di autonomo provvedimento, disposto con ordinanza. 

 

 

 

Il punto di vista dell’Autore

Lo strumento della riunione dei ricorsi è certamente un valido ausilio per assicurare una opportuna economia processuale e uniformità dei giudizi. 

Allo stesso tempo, tuttavia, deve essere oggetto di attenta valutazione e, soprattutto, nella riunione d’ufficio, deve permettere un adeguato contraddittorio sul punto.

Non sono infrequenti i casi in cui, da un ritenuto (almeno all’inizio) ininfluente – ai fini del decidere – provvedimento di riunione, discendano poi conseguenze non di poco conto in ordine alla tutela invocata da una delle parti.