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Art. 67

Consulenza tecnica d’ufficio

1. Con l’ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d’ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l’incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L’ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.

2. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 [e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile] (1).

3. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell’articolo 154 del codice di procedura civile, per:

a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;

b) l’eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;

c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d’ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;

d) la trasmissione al consulente tecnico d’ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;

e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d’ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.

4. Il giuramento del consulente è reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalità stabilite dall’articolo 193 del codice di procedura civile.

5. Il compenso complessivamente spettante al consulente d’ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell’articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.

(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera p), del Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195.

Bibliografia. Cintioli, Consulenza tecnica d’ufficio e sindacato giurisdizionale della discrezionalità tecnica in Il nuovo processo amministrativo, 2001; Mambriani, Appunti in tema di consulenza tecnica nel processo civile. Il ruolo del consulente tecnico d’ufficio. in Rivista dottori commercialisti, 2013; Potetti, Novità e vecchie questioni in tema di consulenza tecnica d’ufficio nel processo civile in Giurisprudenza di merito, 2010; Sorrentino, Il sindacato giurisdizionale della discrezionalità tecnica: dal sindacato estrinseco a quello intrinseco in Manuale di diritto amministrativo, 2013.

 

Sommario. 1. Inquadramento e finalità. 2. Limiti temporali per la presentazione dell’istanza di ricusazione del consulente. 3. Il contraddittorio con i consulenti di parte. 4. La valutazione della consulenza da parte del giudice.

 

1. Inquadramento e finalità

La disposizione in commento disciplina in maniera dettagliata sia il procedimento di assegnazione dell’incarico, sia lo svolgimento dello specifico mezzo istruttorio. Per quanto concerne l’assegnazione dell’incarico, si possono distinguere due fasi: la prima afferente la nomina del consulente disposta con ordinanza collegiale con formulazione dei quesiti, il termine entro cui il tecnico designato deve comparire davanti al magistrato delegato dal collegio per raccogliere il giuramento e l’assegnazione dei termini relativi alla corresponsione dell’acconto sul compenso liquidabile, alla nomina dei consulenti di parte, alla trasmissione di una schema di relazione alle parti (c.d. relazione preliminare), alla trasmissione di eventuali osservazioni da parte dei periti di parte e, infine, al deposito della relazione finale in Segreteria.

La seconda fase è quella afferente il giuramento da rendere dinanzi al magistrato delegato, con specifica previsione del termine entro il quale (termine perentorio stabilito a pena di decadenza) il consulente nominato deve presentare istanza di astensione o le parti devono presentare istanza di ricusazione.

Per quanto concerne la finalità, in dottrina si è detto che l’attribuzione in capo al G.A., anche al di fuori delle materie ascritte alla sua giurisdizione esclusiva, di uno strumento processuale attraverso cui penetrare, con l’ausilio di professionisti esterni all’apparato amministrativo, la correttezza delle valutazioni tecniche formulate dall’amministrazione sottende la decisa opzione legislativa per un’accezione di discrezionalità tecnica quale potestà in alcun modo assimilabile alla discrezionalità amministrativa, diversa dal merito insindacabile, meritevole, quindi, di un controllo pieno ed intrinseco, da condurre alla luce di regole e conoscenza tecniche appartenenti alla stessa scienza specialistica applicata dall’amministrazione (Cintioli, Consulenza tecnica d’ufficio e sindacato giurisdizionale della discrezionalità tecnica in Il nuovo processo amministrativo, 2001).

Altra dottrina ha ritenuto che sottesa alla generalizzazione nel processo amministrativo della consulenza tecnica vi è la precisa volontà legislativa di ammettere un sindacato penetrante, intrinseco e non più solo estrinseco, della discrezionalità tecnica esercitata dall’amministrazione (Sorrentino, Il sindacato giurisdizionale della discrezionalità tecnica: dal sindacato estrinseco a quello intrinseco in Manuale di diritto amministrativo, 2013).

Secondo la giurisprudenza, facendo ricorso a quelle stesse categorie giuridiche che governano il processo civile, in quello amministrativo non paiono consentite le consulenze tecniche c.d. percipienti: quelle in cui il consulente, fatto ovviamente salvo il controllo immanente del giudice peritus peritorum, è chiamato ad accertare (direttamente) i fatti mediante l’ausilio di specifiche competenze tecniche. Sono invece ammesse nel processo amministrativo, ex articolo 67 CPA, le consulenze tecniche c.d. deducenti, volte a valutare i fatti accertati e dati per esistenti, come (già definitivamente) acquisiti nel corso nel procedimento amministrativo (T.A.R. Liguria, Genova sez. II, 24 gennaio 2014, n.137).

 

2. Limiti temporali per la presentazione dell’istanza di ricusazione del consulente

Nel giudizio amministrativo l’istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio è sottoposta a precisi limiti temporali, idonei anche a scongiurare espedienti dilatori che mal si conciliano con le esigenze di addivenire a una definizione del giudizio in tempi ragionevoli; limiti da individuare in quelli indicati dall’articolo 67 comma 2, CPA, con la specificazione che il termine ultimo, entro il quale l’istanza di ricusazione deve essere presentata, è il momento del giuramento del consulente tecnico, e l’istanza proposta verbalmente in limine litis, cioè all’udienza di discussione, un attimo prima che la causa sia introitata per la decisione, non solo è tardiva, ma lo è a tal punto da cogliere di sorpresa le controparti e lo stesso giudice, essendo assolutamente irrituale — anche perché non formulata con apposita istanza scritta o memoria ed enunciata, quasi come argomento suggestivo, nel corso della stessa discussione finale — sì da non consentire che su di essa possa essere svolto un contraddittorio e neanche che sia valutata dal Collegio mediante un vaglio adeguato, tale da far ritenere che l’istanza sia nulla o addirittura inesistente (T.A.R. Molise, Campobasso sez. I, 11 marzo 2016, n.110).

 

3. Il contraddittorio con i consulenti di parte

La deduzione di un rapporto preferenziale che il consulente avrebbe mostrato, nell’assunzione delle informazioni e nello svolgimento dell’attività demandatagli, con talune parti più che con altre, non comporta la nullità delle operazioni peritali, e la conseguente necessità della loro integrale riedizione, se è stato rispettato quanto disposto dall’articolo 67, comma 3, CPA e il nucleo essenziale del contraddittorio è da considerare comunque salvaguardato purché il consulente tecnico abbia ottemperato al precetto di cui alla relativa lettera c), in guisa da consentire a tutte le parti di formulare le proprie osservazioni di cui alla successiva lettera d), ed abbia infine dato conto di esse prendendo specificatamente posizione in proposito nella propria relazione finale ai sensi dell’ulteriore lettera e) (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 17 settembre 2015, n.601).

Le osservazioni integrative del c.t.p. alla relazione del perito d’ufficio redatte successivamente all’elaborazione ed al deposito della c.t.u. - sono violative della scansione degli adempimenti che le norme sancite dall’articolo 67, co. 3, lett. d) ed e), CPA pongono in capo ai consulenti tecnici di parte che devono consegnare le proprie eventuali osservazioni critiche alla bozza di relazione peritale prima che il consulente d’ufficio rediga la relazione finale (Consiglio di Stato sez. V, 28 aprile 2014, n.2195).

Il mancato invio della bozza di relazione del CTU ai periti di parte concretizza una palese mancanza di contraddittorio con conseguente violazione del diritto di difesa, non potendo il giudice amministrativo derogare allo schema tipico delineato dal richiamato terzo comma dell’articolo 63 CPA, volto ad assicurare che la relazione peritale si fondi sul ponderato esame delle "osservazioni e delle conclusioni dei consulenti tecnici di parte", esame che, nella specie, è del tutto mancato (Consiglio di Stato sez. V, 26 novembre 2013, n.5610).

 

4. La valutazione della consulenza da parte del giudice

In dottrina si è detto che, in linea generale, il giudice è libero nella valutazione e nell’apprezzamento dei risultati raggiunti dal consulente. Più in particolare, quando si conformi ai risultati della consulenza, il giudice non è tenuto a motivare in modo analitico il percorso logico seguito nel merito delle questioni trattate nella consulenza, essendo sufficiente indicare le ragioni per cui la ritenga attendibile; nei casi in cui, invece, il giudice intendo discostarsi dai risultati della consulenza tecnica d’ufficio, allora è tenuto a motivare in modo specifico le sue valutazioni. Il giudice inoltre può trarre argomenti per la sua decisione dalla consulenza tecnica d’ufficio anche quando questa abbia esorbitato in limiti dell’incarico senza svolgere accertamenti estranei all’oggetto dell’indagine, a condizione, però, che non si siano verificate nullità per violazione del contraddittorio (Mambriani, Appunti in tema di consulenza tecnica nel processo civile. Il ruolo del consulente tecnico d’ufficio. in Rivista dottori commercialisti, 2013).

 

Il punto di vista dell’Autore

L’articolo 67 viene trattato dal Codice immediatamente dopo quello dedicato alla verificazione: come si è avuto modo di comprendere dalla lettura combinata dei due articoli e dall’inquadramento dei mezzi istruttori, si nota come la consulenza tecnica d’ufficio sia un mezzo molto più incisivo rispetto alla verificazione, andando a valutare quella discrezionalità amministrativa nell’ambito delle scelte tecniche.

Non a caso la nomina del CTU viene disposta solo se ritenuto necessario dal Collegio e, percentualmente, meno di frequente rispetto alla verificazione: a tal riguardo, le stesse materie in cui trova spesso applicazione l’istituto della verificazione possono essere un ambito preferenziale anche per la nomina del consulente il quale può essere chiamato a verificare la giustezza delle scelte tecniche dell’amministrazione.  

Sicuramente, nella fase processuale volta alla nomina (prima) ed al controllo (poi) del consulente d’ufficio, può considerarsi di fondamentale importanza la figura del perito di parte la cui funzione è senz’altro di stimolo rispetto alla fattiva decisione del Collegio di avvalersi di un ausiliario: infatti, le consulenze di parte, considerate dalla dottrina (Potetti, Novità e vecchie questioni in tema di consulenza tecnica d’ufficio nel processo civile in Giurisprudenza di merito, 2010) delle semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico prive di autonomo valore probatorio, assumono una valenza dirimente nel momento in cui “convincono” il giudice dell’opinabilità della scelta operata dalla P.A., rendendo quindi possibile un’indagine tecnica completa in giudizio. 

In tal senso solo un ricorso completo e corredato di una perizia stragiudiziale di parte esaustiva e dettagliata può essere di aiuto per rendere questo mezzo istruttorio maggiormente utilizzato; si consiglia sempre di allegare, come produzione di parte, una perizia giurata.