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Art. 69

Surrogazione del giudice delegato all’istruttoria

1. La surrogazione del magistrato delegato o la nomina di altro magistrato che debba sostituirlo in qualche atto relativo all’esecuzione della prova è disposta con provvedimento del presidente, ancorché la delega abbia avuto luogo con ordinanza collegiale.

Bibliografia. Carlotti, Mezzi di prova e attività istruttoria in Codice del processo amministrativo, 2017; Sanino, Codice del processo amministrativo, 2011.  

 

Sommario. 1. Inquadramento. 2. Le motivazioni del provvedimento. 3. La forma del provvedimento.

 

1. Inquadramento

La disposizione in commento, costituita da un solo comma, prevede la possibilità del presidente di procedere con la surrogazione del magistrato delegato dell’istruttoria o la sua sostituzione, indipendentemente dall’organo che ha proceduto in precedenza alla sua nomina.

Nello specifico, si ha surrogazione quando il presidente proceda direttamente lui stesso a compiere le attività istruttorie precedentemente delegate; con la sostituzione lo stesso presidente provvede a rimuovere il precedente delegato per incaricare un nuovo magistrato.

La normativa, molto scarna, non precisa le ragioni che possano indurre il presidente a surrogare o sostituire il magistrato, così come non si comprende se tali provvedimenti possano interessare “qualche atto” (come espressamente sancito dalla norma) o la totalità dell’attività istruttoria delegata.

A tal riguardo la dottrina ha precisato che l’interpretazione letterale, e quindi non estensiva, non è convincente, non solo perché la sostituzione implica una radicale alterità soggettiva, ma anche perché la genericità della locuzione normativa non esclude di per sé che gli atti interessati possano essere tutti quelli dell’originaria delega conferita al precedente magistrato (Carlotti, Mezzi di prova e attività istruttoria in Codice del processo amministrativo, 2017).

 

2. Le motivazioni del provvedimento

La norma non specifica le ragioni che possano giustificare la surrogazione o la sostituzione e, nel silenzio della previsione, si ritiene che il potere di intervento presidenziale sia molto ampio tale da dispiegarsi sia nel caso di mero impedimento del magistrato delegato, sia nelle ipotesi di trasferimento o di decesso o di cessazione dal servizio. Nemmeno è escluso che il magistrato delegato possa essere surrogato quando sopraggiungano ragione che ne impongano l’astensione, obbligatoria o facoltativa. In ogni caso deve ritenersi che il provvedimento presidenziale debba quanto meno contenere una succinta indicazione dei motivi della surrogazione o della sostituzione (Carlotti, op. cit.).

Altra dottrina ritiene che, nel silenzio della norma, debba ritenersi non indispensabile l’esternazione, nella motivazione del relativo provvedimento, delle ragioni della surroga o della sostituzione del magistrato delegato (Sanino, Codice del processo amministrativo, 2011).

 

3. La forma del provvedimento

La norma in commento prevede genericamente che la surrogazione e la sostituzione avvengano con provvedimento del presidente, non specificando la forma.

A tal riguardo viene precisato dalla dottrina che bisogna distinguere il provvedimento adottato dal presidente di sezione da quello adottato dal presidente del collegio, potendo nel primo caso essere adottato un decreto, dal momento che il presidente della sezione (che non sia anche presidente del collegio) interviene, in genere, prima dell’assegnazione e della cognizione della causa da parte del collegio, in sede cautelare o di merito, e quindi il presiedente della sezione non agisce in veste di giudice in senso stretto, ma solo di autorità giudiziaria. Dovrebbe, invece, optarsi per la forma dell’ordinanza quando la surrogazione o la sostituzione siano disposte dal presidente del collegio giudicante (Carlotti, op. cit.).

 

Il punto di vista dell’Autore

L’articolo 69, per l’essenzialità sopra esposta, sembra essere una norma di chiusura del capo appena trattato non molto completa, lasciando dei dubbi in primis sulle ragioni che possano indurre a surrogare o sostituire il magistrato delegato, in secundis sulla forma del provvedimento.

In realtà la questione della forma è poco rilevante stante la vigenza, nel rito amministrativo, della regola della prevalenza della sostanza rispetto la forma dei provvedimenti.

Inoltre, essendo atti endoprocedimentali del processo, questi non sono autonomamente impugnabili in quanto non si sostanziano in decisioni in rito o in merito su un punto della controversia suscettibile di passare in giudicato.

Sicuramente, dalla lettura della norma, si ricava l’assoluta supremazia della posizione del presidente rispetto al collegio, potendo essere surrogato o sostituito il magistrato direttamente dal presidente, ciò indipendentemente se la delega sia stata presidenziale o collegiale.

In ogni caso, la scarsa applicazione pratica della norma non ha portato a sviluppi giurisprudenziali in ambito amministrativo.