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Art. 80

Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto

1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione.

2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.

3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.

Bibliografia. R. De Nictolis, Codice del Processo Amministrativo Commentato, IV ed., Wolters Kluver, 2017; F. Caringella e M. Giustiniani, Manuale del processo amministrativo, II ed., Dike, 2017; Quaranta e Lopilato, Il Processo amministrativo – commentario al Decreto Legislativo 104/2010, Giuffrè editore, 2011; R. Garofoli, Codice Amministrativo ragionato, VII edizione, Nel diritto editore, 2020

 

Sommario. 1. La prosecuzione del giudizio sospeso. 2. La prosecuzione e la riassunzione del giudizio interrotto. 

 

1. La prosecuzione del giudizio sospeso

Per la sua prosecuzione del giudizio sospeso deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione.

Tale disposizione deve essere letta con l’articolo 35 CPA, il quale prevede che “il giudice dichiara estinto il giudizio: a) se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice”.

La norma, secondo alcuni autori, deve essere integrata con l’articolo 297 c.p.c..

In mancanza della comunicazione, il dies a quo per la presentazione della domanda di fissazione udienza decorre dall’effettiva conoscenza della causa che fa venir meno la sospensione.  

 

2. La prosecuzione e la riassunzione del giudizio interrotto

Il processo interrotto deve esser proseguito dalla parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo.

La parte deve presentare una nuova istanza di fissazione di udienza.

Si tratta della prosecuzione volontaria, già ammessa nella precedente giurisprudenza amministrativa sotto la vigenza della precedente legge TAR.

Il termine entro il quale proporre l’istanza è fissato dall’articolo 305 c.p.c., il quale prevede che la prosecuzione debba essere proposta entro tre mesi.

Se la prosecuzione non avviene nei termini appena descritti, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione. 

Ai sensi dell’articolo 80, co. 3, CPA, la decorrenza dei termini per la prosecuzione di un giudizio interrotto ha come riferimento iniziale la “data di conoscenza legale dell’atto interruttivo”, in conformità al principio secondo cui l’interruzione del giudizio è conseguenza automatica dell’evento, a cui la legge collega tale effetto, con valore puramente dichiarativo della successiva pronuncia del giudice al riguardo.

Il dies a quo del termine per la riassunzione decorre, pertanto,  non dal giorno della dichiarazione della morte, né da quando si è verificato l’evento interruttivo, ma dalla data in cui detto evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, ossia da quando vi è prova della ufficiale conoscenza, tramite comunicazione della segreteria, dell’intervenuta pronuncia di interruzione, non bastando nemmeno la presenza del legale della parte interessata all’udienza in cui è avvenuta la dichiarazione di morte (Cons. St., Sez. V, sentenza 27 maggio 2014 n. 2713).

L’atto deve esser notificato a tutte le parti, anche non costituite.

 

Il punto di vista dell’Autore

La disposizione mira a garantire il riavvio del processo una volta sospeso ovvero dichiarato interrotto.

Tale momento è significativo, in quanto l’omesso impulso della parte interessata, mediante l’istanza di fissazione udienza ovvero della riassunzione, comporta l’estinzione del giudizio.

La norma però non contribuisce a chiarire quei dubbi interpretativi sorti in ordine al momento in cui vi sia l’effettiva conoscenza del fatto che ha comportato la sospensione ovvero l’interruzione e sul contenuto dell’atto di riassunzione.