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Art. 132

Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del parlamento europeo

1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo.

2. L’atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell’avviso di pubblicazione della sentenza.

3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme dell’articolo 131.

Bibliografia: G. Palliggiano, U. G. Zingales, Il codice del nuovo processo amministrativo, 2012; F. Vetrò, I riti elettorali, in Giustizia amministrativa, a cura di F. G. Scoca, Torino, 2014.  

 

SOMMARIO: Premessa. 1. La strutturazione del giudizio. 2. Aspetti controversi.

 

Premessa

L’articolo 132 CPA disciplina il giudizio di appello relativo alle operazioni elettorali riguardanti il Parlamento europeo. Ciò ha determinato l’abrogazione dell’articolo 43 della legge n. 18/1979. Come osservato da attenta dottrina (G. Palliggiano-U. G. Zingales), l’applicabilità della norma alle sole elezioni europee si ricava dalla rubrica dell’articolo 132 CPA Una delle particolarità del giudizio in parola è che l’appello può essere proposto solo dalle parti del giudizio di primo grado (articolo 132, comma 1, CPA). Anche in questo caso, l’appello va notificato entro venti giorni dalla sentenza di primo grado per coloro nei cui confronti essa è obbligatoria; per gli altri dalla data di pubblicazione all’albo pretorio. In ogni caso, l’appello, con i motivi, va depositato dall’avviso di pubblicazione della sentenza (articolo 132, comma 2, CPA). 

 

1.La strutturazione del giudizio

Il processo di appello relativo alle operazioni elettorali per il Parlamento europeo è disciplinato dall’articolo 132 c. p. a. Come per il precedente articolo 131, l’applicabilità della norma alle sole elezioni europee si ricava dalla rubrica e non dal contenuto dell’articolo. Il comma 1 dispone che: “(…) le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o, in mancanza, del dispositivo (…)”. Il comma 2 prevede che: “(…) l’atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell’avviso di pubblicazione della sentenza (…)”. Il comma 3, infine, rinvia, per tutto quanto non previsto dall’articolo 132, alle disposizioni di cui all’articolo 131. Alla luce di quest’ultima disposizione normativa, deve ritenersi che la notifica dell’appello – come previsto per le elezioni regionali ed amministrative – debba essere effettuata nel termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti essa è obbligatoria; per gli altri dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio. 

 

2. Aspetti controversi

Uno degli aspetti più controversi relativi al giudizio disciplinato dall’articolo 132 CPA è quello che coinvolge la legittimazione del singolo elettore a proporre ricorsi giurisdizionale. A tale proposito, recentemente, il Consiglio di Stato, con sentenza della Sez. III n. 2428/2020, ha ricordato che le consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo sono incentrate sul collegio unico nazionale, suddiviso in cinque circoscrizioni elettorali. Tale rilievo comporta che l’interesse legittimante il ricorso giurisdizionale del cittadino elettore si appunta sulla contestazione dell’intero risultato elettorale (nella misura in cui è stato determinato dall’applicazione dei provvedimenti censurati), e non solo su una parte di esso. Detto interesse si identifica infatti nella “realizzazione dell’interesse collettivo al corretto svolgimento delle operazioni elettorali” (Cons. St., sez. V, n. 1661 del 2008). Al che consegue, sul piano processuale, che “il giudicato formatosi acquista autorità ed efficacia erga omnes, non essendo compatibile con la natura popolare dell’azione, con il suo carattere fungibile e con le sue funzioni e finalità, che gli effetti della pronuncia rimangano limitati alle sole parti del giudizio” (Cons. St., sez. V, n. 2500 del 2013). Il fondamento teorico di tale indirizzo giurisprudenziale risiede nella risalente ed autorevole teorizzazione secondo la quale l’azione popolare elettorale si fonda su di una legittimazione speciale del singolo elettore, che l’ordinamento investe della cura dell’interesse pubblico alla salvaguardia della regolarità delle operazioni elettorali: in tale prospettiva l’interesse tutelato è imputabile allo Stato (o alla comunità territoriale di riferimento), e non al singolo cittadino titolare della legittimazione ad agire a tutela di tale interesse. Anche la dottrina più recente (F. Vetro), aderendo a questa impostazione, precisa che la posizione dell’elettore non può specificare una frazione determinata dell’interesse generale al rispetto della legge. Nel caso sottoposto all’esame del supremo consesso amministrativo i ricorrenti in primo grado avevano esercitato l’azione allo scopo di censurare l’applicazione della c.d. soglia di sbarramento. L’individuazione del vizio sollevato appariva incompatibile, da un punto di vista della logica, con la delimitazione del gravame ad alcune circoscrizioni soltanto e in relazione all’attribuzione dei tre seggi assegnati all’Italia in conseguenza della definitiva uscita del Regno Unito dall’Unione europea. La censura proposta incideva sul risultato elettorale dell’intero collegio nazionale, sicché il relativo interesse non era declinabile o frazionabile con riferimento ad alcune circoscrizioni soltanto, diversamente dalla diversa fattispecie in cui l’interesse legittimante si radica in capo al candidato in una specifica circoscrizione. La prospettazione del ricorrente, se ritenuta fondata, avrebbe prodotto conseguenze invalidanti sull’intero collegio nazionale e non su una o alcune specifiche circoscrizione/i mentre la configurazione ontologica della legittimazione del cittadino elettore impedisce, nel caso di specie, che possa essere esercitata per sollecitare una correzione solo parziale dei risultati elettorali in tesi viziati. Ciò ha determinato la declaratoria di inammissibilità del ricorso giacché se si consentisse una impugnazione circoscritta, tale da consentire al ricorrente di calibrare gli effetti del (giudicato di annullamento conseguente al) vizio denunciato, non si darebbe tutela all’interesse – ampio – sotteso all’azione popolare, ma a un diverso e più circoscritto interesse, più simile a quello del candidato che intenda (contestare e) riformare il risultato elettorale relativo ad uno specifico ambito territoriale. La statuizione di inammissibilità della pretesa di esercitare uti cives un interesse che in realtà si manifesta in modo difforme non costituisce una forma di limitazione dell’accesso alla giustizia, o della pienezza del suo sindacato: ma rappresenta la sanzione della distorsione dello strumento processuale. 

 

Il punto di vista dell’Autore

Il procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo costituisce una norma processuale complementare a quella contenuta nel precedente articolo 130 CPA che disciplina il relativo giudizio in primo grado. Come si è avuto modi di approfondire nei precedenti paragrafi, il giudizio in parola, recentemente, è stato posto sotto la lente di ingrandimento del Consiglio di Stato chiamato a risolvere la questione relativa ad un profilo di inammissibilità del ricorso legato alla carenza di legittimazione del ricorrente in quanto l’eventuale accoglimento dello stesso avrebbe riformato il risultato elettorale relativo all’intero collegio e non, come richiesto, quello relativo ad alcune specifiche circoscrizioni; il che, tra l’altro, configgerebbe con il più generale interesse collettivo al corretto svolgimento delle operazioni elettorali. In conclusione, si tratta di un giudizio che, pur nella apparente linearità delle norme, tuttavia, nasconde tra le pieghe non poche criticità.