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Art. 111

Sospensione della sentenza

1. Il Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari. Al procedimento si applicano gli articoli 55, commi 2, 5, 6 e 7, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3, 4 e 5. Copia dell’ordinanza è trasmessa alla cancelleria della Corte di cassazione(1)(2).

 

(1) Comma così modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. bb), Decreto Legislativo 15 novembre 2011, n. 195, recante Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 23 novembre 2011, n. 273). Il primo correttivo al Codice è entrato in vigore l’8 dicembre 2011.  

Il testo previgente disponeva: “Il Consiglio di Stato su istanza di parte, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, può sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre le altre opportune misure cautelari”.

(2) Lo stesso comma è stato poi nuovamente modificato dall’articolo 1, comma 1, lett. q, Decreto Legislativo 14 settembre 2012, n. 160, recante Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (in Gazz. Uff. 18 settembre 2012, n. 218). Il secondo correttivo al Codice è entrato in vigore il 3 ottobre 2012.

BIBLIOGRAFIA: G. Palliggiano – U. G. Zingales, Il codice del nuovo processo amministrativo, 2012.

 

SOMMARIO: Premessa. 1.  L’esegesi della norma.

 

Premessa

L’articolo 111 del CPA dà corpo ad una ulteriore garanzia a beneficio del ricorrente che investe le ipotesi in cui sollevata una questione di giurisdizione innanzi alla suprema Corte di cassazione si renda necessaria la sospensione degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato gravata. Dunque, si tratta di un rimedio introdotto dal Legislatore nel correttivo apportato al Codice del processo amministrativo nel 2011 che muove nella direzione di un più efficace esercizio del diritto di difesa riconosciuto e garantito dalla Carta costituzionale nell’articolo 24.

 

1. L’esegesi della norma

L’articolo 111  CPA è stato riscritto dal Decreto Legislativo n. 195/2011 (G. Palliggiano - U.G. Zingales). La norma stabilisce che in casi di straordinaria gravità ed urgenza, su specifica richiesta notificata alle altre parti, il Consiglio di Stato può disporre la sospensione degli effetti della sentenza impugnata e disporre tutte le opportune misure cautelari. In ragione del correttivo del 2011, in tale procedimento trovano applicazione tutte le norme processuali di cui agli articoli 55, commi 2, 5 , 6 e 7, in tema di misure cautelari collegiali, e 56, commi 1, primo periodo, 2, 3 ,4 e 5, in tema di misure cautelari monocratiche. In questo modo il Legislatore ha inteso superare  le incertezze riguardanti la disciplina processuale applicabile atteso che l’articolo 111 del CPA norma un incidente sorto all’interno del ricorso per cassazione. In conclusione, il potere attribuito al Consiglio di Stato trova la sua ratio e giustificazione nell’articolo 44, comma 2. lett. f), della legge n. 69/2009 che stabilisce che in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenza del Consiglio di Stato, il procedimento cautelare si svolge innanzi al giudice amministrativo.

 

Il punto di vista dell’autore

L’introduzione dell’articolo 111 CPA da parte del Legislatore della riforma del 2011 è da salutare con favore in quanto, in questo modo, è stato colmato un chiaro vulnus al diritto di difesa che, diversamente, sarebbe stato privato di un importante rimedio in specie in quei casi di estrema gravità ed urgenza che legittimano la sospensione degli effetti della sentenza gravata.