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Art. 72 - Reati concernenti le armi e gli esplosivi

1. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all’articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all’articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell’articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione.

 

Rassegna di giurisprudenza

L’aggravante di cui all’art. 72 relativa agli aumenti di pena ivi previsti per i reati concernenti le armi e gli esplosivi contestati a carico di persona sottoposta ad una misura definitiva di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione, non si applica in ipotesi di imputato sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, giacché sospesa in tale condizione l’efficacia del provvedimento di prevenzione (Sez. 1, 30214/2016).