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Art. 73 - Violazioni al codice della strada

1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 73 è una fattispecie contravvenzionale, specificamente dedicata al sottoposto a misura di prevenzione privo di patente di guida per non averla mai conseguita, ovvero al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida, qualora venga colto alla guida di auto o motociclo.

Tale norma è da considerarsi speciale rispetto all’art. 116 CDS, e non risente dell’avvenuta trasformazione – da parte del D. Lgs. 8/2016 – dell’illecito di guida senza patente o con patente ritirata, in infrazione amministrativa, perché la depenalizzazione in esame riguarda esclusivamente la contravvenzione di cui all’art. 116 CDS e non investe anche l’autonomo reato disciplinato dalle norme antimafia, quando commesso da un soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, poiché le prescrizioni imposte al sorvegliato speciale hanno lo scopo di rafforzare l’obbligo di osservare le norme idonee a contenerne la pericolosità e il reato conseguente è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a tre anni (Sez. 1, 48436/2019).

L’art. 73 deve ritenersi operante non solo per i soggetti con misura di prevenzione ancora in atto ma anche per quelli che, essendo stati sottoposti a misura di prevenzione e non avendo ottenuto nessuna riabilitazione, risultano ancora privi dei requisiti morali per il conseguimento della patente di guida (Sez. 1, 21401/2019).

Dall’entrata in vigore del D. Lgs. 159/2011, il sottoposto a misura di prevenzione al quale sia stata sospesa, revocata o negata la patente di guida che viene colto alla guida di auto o motociclo è punito ai sensi dell’art. 73, norma quest’ultima da considerarsi speciale rispetto all’art. 116 CDS; in altre parole, deve escludersi che l’art. 73 introduca obblighi e prescrizioni nuovi e diversi da quelli previsti e sanzionati dal CDS (non a caso, la rubrica dell’articolo è: “Violazioni al codice della strada”): la norma, piuttosto, ha la funzione di sanzionare più gravemente determinate violazioni al codice della strada, che già contiene i precetti e le sanzioni.

Del resto, gli “obblighi” e le “prescrizioni” inerenti alla sorveglianza speciale la cui violazione è sanzionata dall’art. 75 sono quelli espressamente previsti dall’art. 8: norma che prevede che il tribunale, che applica la misura di prevenzione, determini le prescrizioni che la persona deve osservare, alcune delle quali obbligatorie, altre di carattere discrezionale; tra queste prescrizioni non si rinviene quella di non condurre autoveicoli: divieto che consegue, piuttosto, alla revoca della patente di guida da parte del prefetto e la cui violazione – in mancanza dell’art. 73 – sarebbe già sanzionata dalle norme del CDS (Sez. 1, 16796/2019).

L’art. 73 non trova applicazione solo nel caso in cui la condotta riguardi i ciclomotori (Sez. 1, 6752/2019).

Deve escludersi che la conduzione di un ciclomotore (cilindrata inferiore a 50 cm. cubici), per il quale non è previsto il conseguimento della patente di guida, ma unicamente un certificato di idoneità, costituisca la violazione dell’articolo 73, come pure della previgente incriminazione prevista dall’articolo 116, comma 13, CDS, perché la fattispecie incriminatrice fa univoco riferimento alla conduzione degli autoveicoli e dei motoveicoli per i quali è richiesta la patente di guida (Sez. 1, 58468/2018).