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Art. 71 - Circostanza aggravante

1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270–bis, 270–ter, 270–quater, 270–quater.1, 270–quinquies, 314, 316, 316–bis, 316–ter, 317, 318, 319, 319–ter, 319–quater, 320, 321, 322, 322–bis, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416–bis, 416–ter, 418, 424, 435, 513–bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640–bis, 648–bis, 648–ter, del codice penale, nonché per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270–sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell’articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l’esecuzione. (1)

2. In ogni caso si procede d’ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l’arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(1) Comma così modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), DL 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. 43/2015, e, successivamente, dall’ art. 23, comma 1, L. 161/2017.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 71, comma 1, prevede testualmente un elenco di reati per i quali è prevista un’aggravante, se commessi da soggetti sottoposti con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale. L’art. 71, comma 2, stabilisce che per i medesimi delitti di cui al comma 1, se commessi da soggetti sottoposti a misura di prevenzione, la PG può procedere all’arresto anche fuori dei casi di flagranza. Lo specifico riferimento alle singole disposizioni incriminatrici, senza citazioni delle corrispondenti fattispecie tentate, rivela l’intenzione del legislatore di ricomprendere solo i reati consumati e non quelli tentati.

È del resto, chiara la ratio sottesa alla disposizione in esame, ovvero quella di punire maggiormente i soggetti sottoposti a misure di prevenzione personale e di estendere nei loro confronti i casi di arresto; appare logica la scelta di escludere l’applicazione di disposizioni normative particolarmente rigorose – quali la previsione di un aggravante ad effetto speciale e dell’arresto fuori dei casi di flagranza – per i delitti tentati.

Non è condivisibile l’orientamento minoritario (Sez. 6, 36640/2014), secondo cui anche i delitti tentati vanno ricompresi sotto la previsione dell’art. 71, che, pur riconoscendo la natura autonoma del delitto tentato, ritiene l’inasprimento di pena previsto dalla su menzionata disposizione giustificato dall’avvertita necessità di contrastare in maniera più decisa ed efficace, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, il comportamento di coloro i quali, colpiti da un provvedimento di applicazione della misura di prevenzione, non indugiano a commettere reati di particolare natura (Sez. 1, 41524/2018).