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Art. 77 - Fermo di indiziato di delitto

1. Nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 4 il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all’articolo 384 del codice di procedura penale, purché si tratti di reato per il quale è consentito l’arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell’articolo 381 del medesimo codice.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 77 recita testualmente “nei confronti dei soggetti di cui all’art. 4 il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all’art. 384 cod. proc. pen., purché si tratti di reato per il quale è consentito l’arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell’art. 381 del medesimo codice”.

Nell’art. 4 risultano ricompresi, tra gli altri, “gli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’art. 416–bis cod. pen.”; inoltre, i reati di detenzione illegale di armi e di sequestro di persona sono fattispecie delittuose per le quali sarebbe consentito l’arresto facoltativo in flagranza. Il provvedimento del GIP di mancata convalida del fermo per quelle ipotesi delittuose viola pertanto la legge, non avendo trovato applicazione il disposto degli 4 e 77che legittimava l’iniziativa del PM. Il fermo di indiziato di delitto previsto dall’art. 77 richiede quali presupposti i medesimi di cui al fermo ex art. 384 CPP, e cioè i gravi indizi di colpevolezza ed il pericolo di fuga.

Il fermo tradizionalmente realizza un’anticipazione rispetto alla tempistica cautelare classica, venendo il provvedimento materialmente disposto allorquando non sia possibile attendere lo svolgimento dell’ordinario iter restrittivo e sussista un concreto pericolo che il destinatario della misura vi si sottragga. Pertanto, i tratti tipici della misura precautelare, sono costituiti, per un verso, dall’esistenza di uno sfondo indiziario qualificato e circostanziato, per altro verso, dal ragionevole pericolo che il soggetto possa sottrarsi alle esigenze investigative.

Premesso che, nella motivazione della convalida del fermo il giudice deve far riferimento a concreti e specifici elementi di fatto risultanti dagli atti con riferimento ai parametri normativi che nella realtà consentono e legittimano la misura precautelare nei confronti di persona gravemente indiziata di reato, non essendo a tal fine sufficiente l’utilizzazione di formule di stile, adattabili a qualsiasi situazione, senza che ciò comporti una verifica sulla ragionevolezza dell’operato della PG cui è attribuita una sfera di discrezionalità, va detto che gli elementi che fondano il pericolo di fuga devono evincersi, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, non soltanto dal titolo di reato ma anche da elementi specifici direttamente riferibili al fermato.

Tuttavia, il requisito della concretezza del pericolo di fuga, non implica una particolare intensità cioè un grado particolarmente elevato di probabilità, ma solo l’esistenza di un pericolo reale, effettivo e non immaginario, secondo quanto appare pure dalla modifica legislativa da “soggetto di fuga” a “pericolo di fuga”, sicché dal mero sospetto si è passati ad un rischio possibile se non probabile.

Peraltro, il GIP, ai fini della convalida del fermo, secondo giurisprudenza costante di legittimità, deve verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti la misura precautelare nel momento in cui la stessa è stata adottata dal PM o dalla PG, risultando indifferenti le situazioni di fatto successivamente verificatesi (come, ad esempio, l’istanza di audizione o la presentazione spontanea poste in essere dall’indagato prima che il fermo sia eseguito).

Infine, come per ogni altro provvedimento giurisdizionale, la motivazione della convalida del fermo deve consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata al fine di verificarne la correttezza, sicché deve far riferimento ad elementi specifici di fatto e concreti risultanti dagli atti con riferimento ai parametri normativi che nella realtà consentono e legittimano il fermo di persona gravemente indiziata di reato ad opera della polizia giudiziaria, non essendo a tal fine sufficiente l’utilizzazione di formule di stile, adattabili a qualsiasi situazione senza, però, che ciò comporti una verifica sulla ragionevolezza dell’operato della PG, cui è attribuita una sfera di discrezionalità (Sez. 2, 22200/2014).