Art. 78 - Intercettazioni telefoniche

1. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell’articolo 623–bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all’applicazione della misura di prevenzione.

2. Si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste dall’articolo 268 del codice di procedura penale.

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

4. Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.

Rassegna di giurisprudenza

Questioni di legittimità costituzionale

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine ad una contrarietà delle intercettazioni di controllo sui sorvegliati speciali per il preteso contrasto con l’art. 15 Cost.

Si tratta infatti di uno strumento comunque affidato alla responsabilità dell’AG, è giustificato dall’esigenza di maggior controllo su soggetti già riconosciuti socialmente pericolosi e l’utilizzo dei suoi risultati come mero input per l’autorizzazione di intercettazioni per la ricerca della prova è coerente al tenore letterale della norma e ragionevole in base alle sue finalità (Sez. 2, 4777/2016).

 

Utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni

La richiesta di autorizzazione può legittimamente fondarsi sui risultati dell’attività captativa eseguita ex art. 78, in quanto i limiti di utilizzabilità previsti dal comma 3 del predetto art. 78 (secondo cui gli elementi acquisiti possono essere utilizzati solo per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore a fini processuali) escludono che le conversazioni captate possano assumere valore di prova o di indizio cautelare, ma non anche che tali conversazioni possano essere poste a fondamento di un successivo provvedimento di autorizzazione all’esecuzione di intercettazioni telefoniche o ambientali, essendo quest’ultima una attività correlata alla specifica fase della prosecuzione delle indagini, che non assume diretto valore processuale (Sez. 1, 219/2019).

I risultati delle intercettazioni disposte ai sensi dell’art. 78 possono essere legittimamente posti a fondamento di un’autorizzazione all’esecuzione di intercettazioni ordinarie (Sez. 2, 20240/2016).