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Art. 79 - Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a carico delle persone nei cui confronti sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, il nucleo di polizia economico–finanziaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell’accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l’osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all’articolo 67. (1)

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 19, comma

3, e all’articolo 67, comma 4. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell’attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia economico–finanziaria può delegare l’esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio. (1)

3. Copia del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia economico–finanziaria indicato al comma 1. (1)

4. Per l’espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all’articolo 19, comma 4, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l’utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

6. Ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all’articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

7. Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui al presente articolo, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell’articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

(1) Nel presente provvedimento le parole: «nucleo di polizia tributaria» sono state sostituite dalle seguenti: «nucleo di polizia economico–finanziaria», ai sensi di quanto disposto dall’ art. 35, comma 8, lett. a), D. LGS. 95/2017.

Rassegna di giurisprudenza

L’art. 79 non prevede affatto che per la determinazione delle fonti reddituali debba necessariamente utilizzarsi il nucleo di polizia economico–finanziaria del Corpo della guardia di finanza competente in relazione al luogo di dimora abituale del proposto, ma si limita a prevedere lo svolgimento di accertamenti tributari, tramite tale Corpo, dopo l’applicazione, anche se con provvedimento non definitivo, di una misura di prevenzione.

Trattasi quindi di disposizione di carattere tributario, che non incide sulla disciplina applicativa della confisca (Sez. 5, 11242/2019).

L’art. 79 si limita a contemplare la possibilità di esperire accertamenti di carattere fiscale, economico e patrimoniale a carico dei soggetti nei cui confronti sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, nei casi in cui ciò si renda evidentemente necessario e vale a dire quando la misura stessa (in ipotesi di natura ablatoria) non abbia già comportato l’effettuazione di quelle stesse verifiche (Sez. 6, 53003/2017).

 

Linee guida, circolari e prassi

Guardia di Finanza, circolare n. 1/2018, contenente il manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali (in particolare, Cap. 4), reperibile al seguente link: http://www.gdf.gov.it/documenti–e–pubblicazioni/circolari/circolare–1–2018–manuale–operativo–in–materia–di–contrasto–allevasione–e–alle–frodi–fisca/circolare–n–1–2018–volume–i.pdf