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Art. 110 - L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (1)

1. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata è posta sotto la vigilanza del Ministro dell’interno, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma e fino a 4 sedi secondarie istituite con le modalità di cui all’articolo 112, nei limiti delle risorse ordinarie iscritte nel proprio bilancio. L’Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che le proprie sedi siano stabilite all’interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto. (2)

2. All’Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l’esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell’autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture–uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell’utilizzo dei beni; programmazione dell’assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione. Per l’attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017–2019, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) ausilio dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l’assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all’articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell’assegnazione;

c) ausilio dell’autorità giudiziaria nell’amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3–bis, del codice di procedura penale e 12–sexies del decreto–legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l’assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all’articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell’assegnazione;

d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell’articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell’esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3–bis, del codice di procedura penale e 12–sexies del decreto–legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell’esecuzione;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

3. L’Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

(1) Articolo modificato dall’ art. 1, comma 189, lett. e), nn. 1) e 2), L. 228/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, e, successivamente, così sostituito dall’ art. 29, comma 1, L. 161/2017.

(2) Comma così modificato dall’ art. 37, comma 1, DL 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 132/2018.

Rassegna di giurisprudenza

Il rinvio al D. Lgs. 159/2011, dell’art. 104–bis, comma 1–bis, secondo periodo, Disp. att. c.p.p., risulta solo per la procedura e non già per la competenza, dell’ANBSC, che resta regolata dall’art. 110, comma 2 (Sez. 3, 40394/2019).

L’ esecuzione del sequestro di prevenzione avviene mediante il compimento delle modalità di cui all’art. 104 Disp. att. c.p.p. (per i beni immobili con la trascrizione del provvedimento) e sul piano materiale con l’immissione in possesso dei beni in favore dell’amministratore giudiziario (art. 21) con rispetto dei diritti dei terzi aventi data certa anteriore.

Il sequestro implica per logica comune il trasferimento del possesso del bene in capo al soggetto designato dall’autorità giudiziaria (ed in ciò l’art. 21 può essere ritenuto norma ricognitiva), in attesa della definizione del procedimento, con obbligo – previsto in via generale – dall’amministratore di incrementare, se possibile, la redditività dei beni.

È evidente, tuttavia, che lì dove oggetto del sequestro sia l’abitazione del proposto e del suo nucleo familiare non può ipotizzarsi un immediato spossessamento, posto che le disposizioni previste, rispettivamente dall’art. 2–sexies, comma 4, L. 575/1965 e dall’art. 40, comma 2, rinviano espressamente ai contenuti dell’art. 47 LF, attribuendo al GD (Sez. 1, 6325/2015) la possibilità di adottare i relativi provvedimenti.

In tal senso, può affermarsi che l’esecuzione del sequestro di prevenzione sul bene rappresentato dall’abitazione del proposto segue una disciplina ad hoc, posto che (ferma restando la trascrizione del vincolo) l’occupazione dell’immobile resta provvisoriamente inalterata sino alla emissione del provvedimento con cui, ove ne ricorrano le condizioni (con ricognizione del presupposto della necessità abitativa) il giudice delegato si pronunzi in merito.

In ogni caso l’eventuale provvedimento di sgombero dell’immobile (lì dove non vi sia autorizzazione alla prosecuzione della sua occupazione) non rientra nelle competenze del giudice delegato ma in quelle del Tribunale (in via generale così dispone l’art. 21, comma 2), trattandosi di attività finalizzata alla piena esecuzione del provvedimento collegiale di sequestro e non alla verifica di aspetti inerenti alla mera gestione del bene.

Nel caso qui in esame il decreto di sgombero, sia pure contenente valutazioni circa l’applicabilità o meno dell’art. 47 LF in chiave di presupposto logico della decisione, è stato correttamente emesso, pertanto, dal Tribunale, che ne ha peraltro consentito la reclamabilità – con doppia valutazione di merito – il che esclude violazioni in punto di competenza o altri vizi del procedimento. In nessun caso potrebbe, inoltre, dirsi sussistente la competenza dell’ANBSC, trattandosi di procedimento di prevenzione regolamentato dalle norme vigenti prima della entrata in vigore del D. Lgs. 159/2011, nel cui ambito la gestione dei beni si trasferisce a detta ANBSC solo in ipotesi e all’atto di confisca definitiva.

In tal senso, va precisato che la particolare disciplina transitoria (art. 117, comma 5) sul punto prevede che per le procedure di prevenzione instaurate prima del 15 marzo 2012 (data della entrata in vigore dell’ultimo regolamento di cui all’art. 113) continua ad applicarsi la disciplina contenuta nella legge istitutiva dell’ANBSC (L. 50/2010) e ribadita all’art. 110, comma 2, lettera d), e per tale motivo l’ANBSC diventa titolare dei poteri gestionali – in dette procedure – soltanto in fase successiva alla irrevocabilità della confisca (Sez. 1, 43580/2016).

 

Linee guida, circolari e prassi

Per un’informazione complessiva sui compiti dell’ANBSC si consulti il suo sito web istituzionale al seguente link: https://www.benisequestraticonfiscati.it/

ANBSC, “Linee guida per l’amministrazione finalizzata alla destinazione degli immobili sequestrati e confiscati”, 2019, reperibile al seguente link: https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/LineeGuida/All1%20nota%20Gab%2024%20sett%202019.pdf

ANBSC, “Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione”, febbraio 2018, reperibile a questo link: https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/news/48/204/strategia–nazionale–beni–confiscati–e–politiche–di–coesione.pdf

ANBSC, “Linee guida per l’individuazione delle amministrazioni, degli enti e delle associazioni che partecipano alle attività dei nuclei di supporto costituiti presso le Prefetture”, 15 maggio 2018, reperibile al seguente link: https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/LineeGuida/20180515_DEF_LINEA%20GUIDA%20NUCLEI%20ANBSC.PDF

ANBSC, “Linee guida per la dichiarazione della natura aziendale dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da assicurare il controllo della società ai sensi dell’art. 48, comma 15–ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”, reperibile al seguente link: https://www.benisequestraticonfiscati.it/dox/LineeGuida/ALL%20B_20180724_Linee%20guida%20beni%20aziendali_approvato.pdf

ANBSC, linee guida in tema di determinazione dei compensi ai coadiutori, reperibili al seguente link: https://intranet.anbsc.it/linee_guida/testo_completo_linee_guida/ 

Corte dei Conti, sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, “L’amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l’attività dell’Agenzia nazionale (ANBSC)”, Delibera 23 giugno 2016, n. 5/2016/G, reperibile al seguente link: http://www.rivistacorteconti.it/export/sites/rivistaweb/RepositoryPdf/2016/fascicolo_11_2016/03_Cdc_Anbsc.pdf

UNGDCEC, “Gli strumenti finanziari a sostegno delle aziende sequestrate e confiscate”, luglio 2018, reperibile a questo link: http://www.knos.it/Pubblica.download.aspx?file=/commissioni–di–studio/2017–2020/che di coesione18UNGDCEC_Strumenti_finanziari_aziende_sequestrate_pdf.pdf

CNDCEC, “Linee guida in materia di amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati”, ottobre 2015, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=fb16cd12–3c1c–493f–a46f–dcea39c24929

CNDCEC, “La riforma del codice antimafia: le problematiche applicative e il ruolo del professionista post–riforma”, marzo 2018, reperibile al seguente link: https://www.commercialisti.it/documents/20182/323701/2018.03.05_Riforma+del+codice+antimafia_revisione.pdf

FNC, “La riforma del d. lgs. n. 159/2011. Antimafia, corruzione e mezzi di contrasto”, 5 dicembre 2017, reperibile al link che segue: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf–per/informativa–periodica_20171205.pdf

ODCEC di Verona, “La gestione dei beni. Gli adempimenti dell’amministratore giudiziario: le relazioni ex artt. 36 e 41 CAM. Le problematiche applicative”, 17 ottobre 2018, reperibile al seguente link: https://www.formazionecommercialisti.org/download/00008741–17102018–materiale–avv–damorepdf

ODCEC di Napoli, “L’amministrazione giudiziaria”, maggio 2018, reperibile al seguente link: https://www.odcec.napoli.it/media/news/2/1210/attach/download/Quaderno_Totale_–_01.10.18.pdf

Progetto Icaro (progetto finanziato dalla Commissione europea e gestito da Arci Milano, Avviso Pubblico, Centro di Iniziativa Eu– Modello integrato per la gestione e il risanamento delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata CGIL Lombardia, Associazione Saveria Antiochia Osservatorio Antimafia e Università degli Studi di Milano), “Modello integrato per la gestione e il risanamento delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata” reperibile al seguente link: https://www.cross.unimi.it/wp–content/uploads/Modello–integrato–per–la–gestione–e–il–risanamento–delle–aziende–sequestrate–e–confiscate–alla–criminalit%C3%A0–organizzata.pdf

CNCDEC, “Linee guida in materia di attestazione antimafia”, 19 ottobre 2018, reperibile al seguente link: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1393