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Art. 114 - Foro esclusivo

1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall’applicazione del presente titolo, la competenza è determinata ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo. (1)

2. All’Agenzia si applica l’articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. (2)

(1) Comma così sostituito dall’art. 3, comma 25–ter dell’Allegato 4 al D. LGS. 104/2010, come modificato dall’art. 1, comma 3, lett. a), n. 8), D. LGS. 195/2011.

(2) Comma così sostituito dall’ art. 7, comma 1, D. LGS. 218/2012.

Rassegna di giurisprudenza

Sono rilevanti e non manifestamente infondate la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14 e dell’art. 135, comma 1, lettera p) per violazione degli artt. 3, 25, 125, 24 e 111 Cost.; in subordine, quella degli artt. 13, nella parte in cui qualifica inderogabile la competenza territoriale, 14, 15 e 16 CPA per violazione dell’art. 76 Cost. (TAR Calabria, sezione distaccata di Reggio Calabria, ordinanza 217/2013).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recente delega al governo per il riordino del processo amministrativo), sollevata, con riferimento all’art. 76 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

È non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 135, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 1’4/2010, sollevata, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 125 Cost., dal TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con l’ordinanza indicata in epigrafe. Nel corpo della motivazione si legge che: “la concentrazione in un unico tribunale dell’esame di tali controversie appare rispondere all’esigenza di evitare che i singoli atti dell’Agenzia, anche se afferenti ad 43 un’unica vicenda giudiziaria o riguardanti beni appartenenti ad un’unica organizzazione criminale, siano impugnabili davanti a diversi TAR locali, a seconda della regione in cui è collocato il bene confiscato o della sua destinazione ad un’amministrazione centrale o locale, a detrimento della visione d’insieme”; “l’Agenzia ha carattere di amministrazione centrale dello Stato, i cui atti trascendono gli interessi delle comunità locali, e si articola in varie sedi, ciascuna delle quali espleta la propria competenza su beni dislocati su tutto il territorio nazionale” (Corte costituzionale, sentenza 159/2014).

Rientrano nella sfera della giurisdizione del giudice ordinario, ed in particolare del giudice penale, le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione del decreto con il quale è stata disposta la confisca di beni ai sensi della L. 575/1965, finalizzata non al raggiungimento di scopi istituzionali o al soddisfacimento di interessi pubblici concreti ma solo alla realizzazione ed esecuzione di misure di prevenzione (TAR Lazio, 9174/2011).