x

x

Art. 379 - Determinazione della pena

1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a norma dell’articolo 278.

Rassegna giurisprudenziale

Determinazione della pena (art. 379)

Va escluso che nella determinazione della pena ex art. 278, richiamato dall’art. 379, si possa tenere conto della recidiva comunque contestata (SU, 17386/2011).

Ai fini della determinazione della pena agli effetti dell’applicazione di una misura cautelare personale e segnatamente della individuazione dei corrispondenti termini di durata massima delle fasi processuali precedenti la sentenza di merito di primo grado, deve tenersi conto, nel caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, oltre che della pena stabilita dalla legge per la circostanza più grave, anche dell’ulteriore aumento complessivo di un terzo, ai sensi dell’art. 63, comma 4, per le ulteriori omologhe aggravanti meno gravi (SU, 38518/2015).