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Art. 367 - Memorie e richieste dei difensori

1. Nel corso delle indagini preliminari, i difensori hanno facoltà di presentare memorie e richieste scritte al pubblico ministero.

Rassegna giurisprudenziale

Memorie e richieste del difensore (art. 367)

Si riporta per la sua pertinenza la giurisprudenza citata sub art. 121.

L’art. 121  individua nel deposito in cancelleria l’unica modalità per le parti di presentazione delle memorie e delle richieste rivolte al giudice, mentre il ricorso a mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto è riservato ai funzionari di cancelleria ai sensi dell’art. 150.

Le Sezioni unite  (SU, 40187/2014) hanno nondimeno riconosciuto alla parte privata la possibilità di avvalersi di modalità diverse da quella prevista dall’art. 121  in considerazione dell’evoluzione del sistema di comunicazioni e di notifiche.

Ancora di seguito, Sez. 1, 1904/2018 ha però precisato che l’invio a mezzo fax (o con altre modalità diverse da quella disciplinata dall’art. 121 , come, appunto, l’invio a mezzo PEC) delle istanze, memorie, richieste non è inammissibile o irricevibile, ma la sua mancata delibazione – quando il giudice non ne sia venuto a conoscenza – non comporta alcuna violazione del diritto di difesa e quindi alcuna nullità, in quanto la scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il deposito espone il difensore al rischio dell’intempestività con cui l’atto stesso può pervenire a conoscenza del destinatario, ed in ogni caso la parte che si avvale di tale mezzo di trasmissione ha l’onere di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente.

L’omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive in quanto devono essere attentamente considerate dal giudice cui vengono rivolte (Sez. 3, 5075/2017).

In senso contrario: il rigetto immotivato dell’istanza di acquisizione di una memoria difensiva, presentata ai sensi dell’art. 121  o la sua omessa valutazione determinano la nullità di ordine generale prevista dall’art. 178 comma 1 lett. c) stesso codice, in quanto impediscono all’imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato, comportando la lesione dei diritti di intervento o assistenza difensiva dell’imputato stesso, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie (Sez. 1, 31245/2009).

L’art. 121 distingue tra “memorie” e “richieste” di parte. Mentre la richiesta (tramite il petitum) amplia l’ambito della decisione, la memoria (tramite l’argumentum) amplia l’ambito dell’argomentazione; ne consegue che l’omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre l’omessa trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decisività (Sez. 5, 9115/2018).