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Art. 368 - Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro

1. Quando, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall’interessato, trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari.

 

Rassegna giurisprudenziale

Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro (art. 368)

In tema di sequestro probatorio, ai sensi dell’art. 368, il PM che non intenda accogliere le istanze degli interessati deve trasmetterle al GIP affinché valuti l’opportunità di acquisire una prova che il comportamento del PM potrebbe far disperdere, con eventuale pregiudizio anche per la persona sottoposta alle indagini; compete pertanto al GIP, laddove aderisca alle prospettazioni dell’interessato, disporre il vincolo reale, tanto che è stato ritenuto abnorme, in quanto suscettibile di creare una stasi nell’adozione dell’atto in questione, il comportamento del GIP che, pur avendo ritenuto necessario acquisire attraverso il sequestro probatorio la documentazione sollecitata, restituisca gli atti al PM perché proceda in tal senso (Sez. 4, 4395/2000).

Il provvedimento con cui il GIP, al quale il PM ha trasmesso gli atti a norma dell’art. 368, respinge la richiesta di emissione di un ordine di sequestro probatorio presentata dalla parte privata, è sottratto ad ogni mezzo d’impugnazione, in applicazione del principio di tassatività fissato dall’art. 568 (Sez. 3, 42969/2007).