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Art. 369 - Informazione di garanzia

1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia.

1-bis. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall’articolo 335, comma 3.

2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l’ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l’informazione di garanzia sia notificata a norma dell’articolo 151.

Rassegna giurisprudenziale

Informazione di garanzia (art. 369)

L’omissione dell’informazione di garanzia prima dell’adozione del decreto di sequestro preventivo, ovvero la mancata indicazione degli elementi di essa nello stesso decreto, in caso di contestualità, in tanto comportano la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 178, comma primo, lett. c), in quanto determinino la violazione del diritto di difesa per la mancata possibilità di partecipazione del difensore alle operazioni di esecuzione del sequestro (Sez. 5, 28336/2013).

Non è necessario il previo inoltro della informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova per i quali non sia previsto l’avviso al difensore (cosiddetti atti “a sorpresa”, fra i quali vanno ovviamente annoverati i sequestri). Agli effetti del congruo esercizio del diritto di difesa, è lo stesso provvedimento impositivo del vincolo cautelare reale ad essere, a quel fine, atto “autosufficiente”, giacché la motivazione che lo assiste non può non enunciare - in positivo - l’intera gamma dei presupposti su cui si radica l’applicazione della misura (Sez. 6, 36429/2014).

Qualsiasi eventuale profilo di invalidità derivante dall’omessa informazione “di garanzia”, deve ritenersi automaticamente sanato allorché, a norma dell’art. 183, comma 1, lett. b, la parte si sia concretamente avvalsa della facoltà al cui esercizio l’avviso in questione era preordinato, essendo stata effettuata la nomina del difensore di fiducia ed esercitati, da parte del medesimo, i relativi diritti, proprio attraverso la proposizione e la coltivazione della domanda di riesame avverso il provvedimento impositivo della cautela reale (Sez. 2, 13678/2009).

All’indagato alloglotta arrestato o fermato non è dovuta né l’informazione di garanzia di cui all’art. 369, né l’informazione sul diritto di difesa di cui all’art. 369-bis – delle quali è prevista, ai sensi dell’art. 143, comma 2, la traduzione scritta –, non essendo l’arresto o il fermo atti del PM ma della PG; la quale è tenuta dare al soggetto che vi è sottoposto, ai sensi dell’art. 386, commi 1 e 1-bis, una comunicazione avente ad oggetto le garanzie e i diritti difensivi, che, però, ove sia mancata o non sia stata esauriente, può essere data o completata dal giudice della convalida, ai sensi dell’art. 391, comma 2, siccome novellato dall’art. 1, comma 1, lett. f) D. Lgs. 101/2014.

Sicché, in ipotesi di mancata o incompleta traduzione della comunicazione inerenti le garanzie e i diritti difensivi riconosciuti al soggetto alloglotta arrestato o fermato, di cui all’art. 386, commi 1 e 1-bis, deve trovare applicazione il principio di diritto secondo il quale il diritto di difesa di questi è soddisfatto dall’assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l’emissione del provvedimento nei suoi confronti e dalla traduzione anche orale dell’ordinanza cautelare emessa all’esito della stessa (SU, 5052/2003).