Art. 369-bis - Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa
1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e416, ovvero, al più tardi, contestualmente all’avviso della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’articolo 415-bis, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d’ufficio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
a) l’informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l’indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
b) il nominativo del difensore d’ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
c) l’indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, l’indagato sarà assistito da quello nominato d’ufficio;
d) l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata;
d-bis) l’informazione del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
e) l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Rassegna giurisprudenziale
Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto alla difesa (art. 369-bis)
La direttiva 2012/13/UE in materia di diritti di informazione dell’indagato è stata attuata con il D.Lgs. 101/2014. Invero l’art. 3 della Direttiva 2012/13/UE indirizza gli Stati aderenti all’Unione a conformare le legislazioni in modo da garantire che alle persone indagate o imputate sia «tempestivamente» fornita l’informazione circa il diritto ad avvalersi di un avvocato ed il diritto a restare in silenzio.
La disposizione in questione è stata attuata attraverso la modifica degli artt. 291 e 369-bis: il legislatore ha evidentemente ritenuto che fosse “tempestiva” l’informazione fornita nelle occasioni previste dalle norme conformate (Sez. 2, 53662/2017).
Nell’ipotesi in cui dopo la prima notificazione, in presenza di avvertimento prescritto dall’art. 161, comma 2, 369 -bis, manchi un domicilio “dichiarato, eletto o determinato”, le successive notificazioni vanno compiute, ai sensi dell’art. 157, che è norma generale, nello stesso luogo in cui si è perfezionata la prima notificazione (Sez. 3, 56079/2017).
Le garanzie difensive previste dall’art. 369-bis sono strettamente correlate al compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere. La disposizione ora citata infatti stabilisce che, in assenza di una siffatta evenienza, l’obbligo di informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa sia adempiuto dal PM contestualmente all’avviso ex art. 415-bis (Sez. 6, 5520/2018).
All’indagato alloglotta arrestato o fermato non è dovuta né l’informazione di garanzia di cui all’art. 369, né l’informazione sul diritto di difesa di cui all’art. 369-bis – delle quali è prevista, ai sensi dell’art. 143, comma 2, la traduzione scritta –, non essendo l’arresto o il fermo atti del PM ma della PG; la quale è tenuta dare al soggetto che vi è sottoposto, ai sensi dell’art. 386, commi 1 e 1-bis, una comunicazione avente ad oggetto le garanzie e i diritti difensivi, che, però, ove sia mancata o non sia stata esauriente, può essere data o completata dal giudice della convalida, ai sensi dell’art. 391, comma 2, siccome novellato dall’art. 1, comma 1, lett. f) D.Lgs. 101/2014.
Sicché, in ipotesi di mancata o incompleta traduzione della comunicazione inerenti le garanzie e i diritti difensivi riconosciuti al soggetto alloglotta arrestato o fermato, di cui all’art. 386, commi 1 e 1-bis, deve trovare applicazione il principio di diritto secondo il quale il diritto di difesa di questi è soddisfatto dall’assistenza, in sede di udienza di convalida, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l’emissione del provvedimento nei suoi confronti e dalla traduzione anche orale dell’ordinanza cautelare emessa all’esito della stessa (SU, 5052/2003).