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Art. 370 - Atti diretti e atti delegati

1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore.

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.

2-bis. Se si tratta del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini.

Rassegna giurisprudenziale

Atti diretti e atti delegati (art.  370)

Il rilievo tecnico consiste nell’attività di raccolta di elementi attinenti al reato per il quale si procede, mentre l’accertamento tecnico, ripetibile o irripetibile, si estende al loro studio e alla loro valutazione critica, secondo canoni tecnici, scientifici ed ermeneutici.

I prelievi sul DNA, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici, sono qualificabili come rilievi tecnici delegabili ex art. 370, non sono atti invasivi o costrittivi, essendo semplicemente prodromici all’effettuazione di successivi accertamenti tecnici  ripetibili o irripetibili  e non richiedono conseguentemente l’osservanza di garanzie difensive (Sez. 1, 18246/2015).

Quando sia ordinata la comparizione dell’indagato su incarico del P.M. secondo la disposizione dell’art. 370 comma 1, i poteri della PG discendono dall’atto che ha conferito la delega e non possono trascendere i relativi limiti; in particolare, trattandosi di invito finalizzato all’interrogatorio, in caso di mancata comparizione l’ordinamento appresta uno specifico rimedio, costituito dalla facoltà, se del caso, di procedere, previa autorizzazione del giudice, all’accompagnamento coattivo di cui agli artt. 375 comma 2, lett. d) e 376.

Tale diversificata disciplina trova la sua “ratio” ispiratrice, quando l’atto è compiuto dall’AG, o per sua delega, nella prevalenza della funzione di garanzia rispetto a quella investigativa.

Discende, in tal caso, l’inapplicabilità della sanzione di cui all’art. 650 Cod. pen. nei confronti dell’indagato non comparso. Infatti l’ipotesi contravvenzionale in esame, in quanto contemplata da norma penale “in bianco” di carattere sussidiario, è operante solo quando la violazione di un obbligo imposto da un ordine autorizzato da una disposizione di legge o di regolamento, ovvero da un legittimo provvedimento dell’autorità amministrativa, non trovi nell’ordinamento una sua specifica sanzione, la quale, propriamente intesa come reazione apprestata dall’ordinamento giuridico ad un comportamento inosservante, non deve necessariamente rivestire il carattere dell’obbligatorietà, ne’ quello penale, ben potendo essere di natura amministrativa o processuale.

Nel caso di specie la comparizione non risulta configurata dall’ordinamento processuale quale “dovere”, ma mera “facoltà” e la sua effettività viene garantita attraverso la una specifica disciplina volta a rendere possibile l’esecuzione coattiva della presentazione, lì dove sia strettamente necessaria per finalità di tipo istruttorio. Poiché dunque la mancata comparizione è sanzionata tramite l’accompagnamento forzato, resta esclusa l’applicazione della norma penale sussidiaria (Sez. 1, 12820/2017).

Alla luce del contenuto precettivo dell’art. 370, comma 2, la PG, delegata dal PM per assumere dichiarazioni da persone informate dei fatti del procedimento di indagini preliminari, non ha il potere di procedere all’accompagnamento coattivo di tali persone nel caso di mancata ottemperanza all’invito a presentarsi; con conseguente applicabilità, ricorrendo tale ipotesi, dell’art. 650 Cod. pen. (Sez. 1, 6595/2016).

Nessuna contrapposizione allo spirito della legge è ravvisabile se le operazioni di intercettazione vengono effettuate presso impianti presenti in altri uffici di procura. D’altra parte, questa forma di collaborazione tra uffici giudiziari va inquadrata genericamente tra le attività delegabili ai sensi dell’art. 370 comma 3, e non è avversata da alcuna disposizione di legge, né è previsto al riguardo alcun provvedimento autorizzatorio secondo, ad esempio, la prescrizione dell’art. 268 comma 3, che è norma avente diversa funzione (Sez. 6, 35769/2007).

L’interrogatorio dell’indagato, effettuato dalla PG per delega del PM ai sensi dell’art. 370, non è atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non rientrando nel novero degli atti, produttivi di tale effetto, indicati nell’art. 160, comma 2, Cod. pen. e non essendo questi ultimi suscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia “in malam partem” in materia penale (SU, 33543/2001).