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Art. 279 - Giudice competente

1. Sull’applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

Rassegna giurisprudenziale

Giudice competente (art. 279)

Qualora la misura non sia applicata contestualmente alla sentenza di condanna, il giudice competente ad emetterla, ai sensi dell’art. 279, è il “giudice che procede” che si identifica con l’ufficio del giudice che, avendo pronunciato la sentenza di condanna o essendo competente sul suo appello quando questo sia stato proposto, dispone degli atti, non necessariamente con lo stesso giudice, inteso come persona fisica, che abbia deciso la condanna o che, collegialmente, sia investito della fase del gravame di merito, non richiedendolo espressamente la norma (Sez. 5, 47398/2017).

Il giudice naturale competente a provvedere è quello davanti al quale pende il procedimento nel momento d’interesse, tale intendendosi il giudice che materialmente ha il fascicolo processuale (Sez. 4, 40781/2017).

Ai fini della determinazione della competenza a decidere sulle questioni concernenti la misura cautelare, tanto personale quanto reale, la figura del “giudice che procede” o di “quello competente a pronunciarsi nel merito” va individuata in relazione allo sviluppo del rapporto processuale e all’articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, nel senso che l’attribuzione della competenza funzionale in ordine ai relativi procedimenti dipende dalla disponibilità materiale e giuridica degli atti e viene meno solo con la loro trasmissione ad altro giudice (Sez. 1, 30886/2016).

Nello iato temporale intercorrente fra il passaggio in giudicato della sentenza e l’inizio della fase di esecuzione della pena, competente a decidere in ordine alle eventuali questioni concernenti le misure “cautelari” personali (di natura detentiva e non detentiva) ancora in corso è il giudice dell’esecuzione, in quanto unico giudice “procedente” in detta fase, in ossequio alla regola generale fissata nell’art. 279 (SU, 18353/2011).