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Art. 278 - Determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure

1. Agli effetti dell’applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell’articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. 

Rassegna giurisprudenziale

Determinazione della pena agli effetti dell’applicazione delle misure (art. 278)

Le aggravanti speciali contemplate dall’art. 416-bis Cod. pen. non interrompono il collegamento con la pena stabilita per il reato (base) cui accedono, indicando esse stesse ex lege la cornice degli incrementi sanzionatori.

Tali incrementi sono, pertanto, applicabili a fini cautelari in modo cumulativo ai sensi dell’art. 278, comma 1, quale pena «stabilita dalla legge» per ciascun reato, essendo in simili casi «individuata una base [di pena] sulla quale apportare gli aumenti successivi» in ragione dell’autonomia e peculiare autosufficienza sanzionatoria delle aggravanti ad effetto speciale normativamente tipizzate (Sez. 6, 22839/2018).

Qualora con la sentenza di primo grado venga esclusa l’esistenza di un’aggravante, rilevante ai fini della determinazione della pena agli effetti dell’applicazione della misura ai sensi dell’art. 278, i termini di custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari vanno commisurati in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nell’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (Sez. 6, 50213/2017).