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Art. 277 - Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari

1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.

Rassegna giurisprudenziale

Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari (art. 277)

È inconferente, ai fini della salvaguardia delle persone sottoposte a misure cautelari, il richiamo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che nel riconoscere all’art. 25 il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa ed a fruire di un adeguato contesto relazionale e socio-culturale, non si proietta sullo status custodiae del familiare (Sez. 6, 12666/2016).

La salvaguardia dei diritti della persona deve restare subordinata «alla compatibilità con le esigenze cautelari. Pertanto deve ritenersi legittima la limitazione, nei confronti di persona sottoposta al regime detentivo, di diritti e facoltà normalmente spettanti ad ogni persona libera, quando detta limitazione non dia luogo ad una loro totale soppressione e per altro verso sia finalizzata a garantire le esigenze cautelari (Sez. 4, 15498/2016).

Sebbene non possa escludersi in linea astratta che “le indispensabili esigenze di vita” di cui terzo comma dell’art. 284 possano riguardare bisogni non solo materiali, ma anche spirituali, nel cui ambito potrebbe rientrare la soddisfazione bisogni di natura religiosa, tuttavia occorre considerare il disposto di cui all’art. 277, che nel prevedere che le cautelari salvaguardino i diritti della persona, subordina il loro rispetto alla compatibilità con le esigenze cautelari, sicchè deve ritenersi legittima la limitazione, nei confronti di persona sottoposta al regime detentivo, di diritti e facoltà normalmente spettanti ad ogni persona libera, quando detta limitazione non dia luogo ad una loro totale soppressione e per altro verso sia finalizzata a garantire le esigenze cautelari.

In tale contesto dunque non può non tenersi conto del fatto che l’evoluzione della tecnologia consente di osservare il precetto canonico anche attraverso modalità diverse dalla diretta partecipazione al culto, ad esempio attraverso l’utilizzo del mezzo televisivo, come peraltro fanno gli infermi costretti a rimanere allettati in ambito ospedaliero o domiciliare.

Da ciò discende che in presenza di esigenze cautelari che impongono la restrizione agli arresti domiciliari dell’indagato, il diniego della autorizzazione all’uscita di casa per partecipare alla messa, non compromette “indispensabili esigenze di vita” del ricorrente. Privo di fondamento, in proposito, si presenta il richiamo ai valori espressi dall’art. 19 della Carta Costituzionale, non venendo in rilievo, nel diniego alla frequentazione della chiesa il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa che senz’altro non viene intaccato dalla permanenza domiciliare (Sez. 5, 38733/2015).