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Art. 474 - Assistenza dell’imputato all’udienza

1. L’imputato assiste all’udienza libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza.

1-bis. Il giudice, sentite le parti, dispone con ordinanza l'impiego delle cautele di cui al comma 1. E' comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili. L'ordinanza e' revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

Rassegna giurisprudenziale

Assistenza dell’imputato all’udienza (art. 474)

A norma dell’art. 474 il giudice, in presenza di pericolo di fuga o di violenza, dispone che la presenza dell’imputato al dibattimento sia diversamente regolata. La violazione di tale norma, che disciplina il potere di polizia dell’udienza spettante al giudice, risulta priva di una specifica sanzione processuale, in virtù del principio di tassatività delle cause di nullità di cui all’art. 177.

Ne consegue che l’ordinanza dibattimentale con la quale il giudice dispone la presenza in aula della parte privata in posizione diversa da quella prevista dall’art. 146 può essere anche sommariamente motivata, essendo sempre direttamente riferibile al potere del giudice di regolamentare il corretto svolgimento dell’udienza in presenza dei motivi indicati dall’art. 474 (Sez. 4, 13208/2005).