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Art. 473 - Ordine di procedere a porte chiuse

1. Nei casi previsti dall’articolo 472, il giudice, sentite le parti, dispone, con ordinanza pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse. L’ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento.

2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo essere ammesse nell’aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall’articolo 472 comma 3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti.

3. I testimoni, i periti e i consulenti tecnici sono assunti secondo l’ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell’aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.

Rassegna giurisprudenziale

Ordine di procedere a porte chiuse (art. 473)

Le iniziative del presidente del collegio volte ad assicurare l’ordine del giudizio e delle udienze e a provvedere in ordine alla prospettata esigenza di procedere a porte chiuse non possono giustificare la rimessione del processo (Sez. 1, 8783/2017).