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Art. 472 - Casi in cui si procede a porte chiuse

1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell’autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse dello Stato. 

2. Su richiesta dell’interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all’assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell’imputazione. Quando l’interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l’esame dei minorenni.

Rassegna giurisprudenziale

Casi in cui si procede a porte chiuse (art. 472)

La violazione dell’art. 472 – che disciplina i casi in cui si debba o si possa procedere a porte chiuse determina una nullità relativa, che deve essere tempestivamente eccepita dal difensore presente in udienza (Sez. 5, 32966/2014).

Non dà luogo a nullità, per assenza di previsione di legge, lo svolgimento in pubblico del dibattimento relativo ai delitti di cui all’art. 472, comma 3 con persona offesa minorenne (Sez. 3, 13922/2010).

Nel caso in cui il soggetto interessato richieda che si proceda a porte chiuse all’assunzione di prove che possano causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private, il giudice dovrà decidere sulla base delle prospettazioni fornite dalle parti circa il contenuto della deposizione. La questione attiene al conflitto tra i valori della pubblicità dell’udienza da un lato, e della riservatezza delle parti e dei testimoni dall’altro.

Tale conflitto è risolto dalla legge stessa, ove prevede all’art. 472 che si possa procedere a porte chiuse quando la riservatezza dei testimoni e delle parti private possa subire pregiudizio in ordine ai fatti che non costituiscono oggetto dell’imputazione. In proposito, occorre distinguere tra i “fatti che si riferiscono all’imputazione”, come specificato dall’art. 472 comma 2: soltanto con riferimento a questi ultimi dovrà essere esclusa la possibilità di celebrare l’udienza a porte chiuse (Tribunale Milano, sentenza del 9.11.2000).