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Art. 471 - Pubblicità dell’udienza

1. L’udienza è pubblica a pena di nullità.

2. Non sono ammessi nell’aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.

3. Se alcuna di queste persone deve intervenire all’udienza come testimone, è fatta allontanare non appena la sua presenza non è più necessaria.

4. Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell’udienza sono espulse per ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali.

5. Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali, che l’ammissione nell’aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.

6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza formalità.

Rassegna giurisprudenziale

Pubblicità dell’udienza (art. 471)

Il principio della pubblicità dell’udienza, sancito dall’art. 471 comma 1 a pena di nullità, subisce deroga esclusivamente nelle ipotesi specificamente determinate in cui per lo svolgimento del processo è prevista la forma della camera di consiglio. E quindi, riguardo al giudizio di appello, nelle ipotesi indicate dall’art. 599.

Tale nullità, non rientrando fra quelle di ordine generale previste dagli artt. 178 e 180, dev’essere qualificata come relativa ed è soggetta ai termini di deducibilità stabiliti nell’art. 182, per cui, se la parte è presente, dev’essere eccepita prima del primo atto della procedura o, se non è possibile, subito dopo. In particolare, nel giudizio di appello, l’eccezione dev’essere proposta subito dopo la notifica del decreto di citazione dell’imputato a giudizio, nel quale ai sensi dell’art. 601 comma 2, è fatta menzione della trattazione in forma camerale ex art. 599, o comunque, se la parte è presente, prima del primo atto del procedimento o, se non è possibile, subito dopo (Sez. 2, 3663/2016).