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Art. 470 - Disciplina dell’udienza

1. La disciplina dell’udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità; in sua assenza la disciplina dell’udienza è esercitata dal pubblico ministero.

2. Per l’esercizio delle funzioni indicate in questo capo, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica, che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti.

Rassegna giurisprudenziale

Disciplina dell’udienza (art. 470)

I provvedimenti del giudice per la direzione della discussione sono adottati senza formalità, ai sensi dell’art. 470, e nei confronti degli stessi non sono, di conseguenza, ipotizzabili le cause di nullità di ordine generale previste dalle lett. c) dell’art. 178, né tantomeno essi sono suscettibili di censura per vizio di motivazione, non dovendo necessariamente essere motivati (Sez. 1, 48311/2012).

La disciplina dell’udienza e la direzione del dibattimento, affidati al presidente (art. 470), comprendono il potere, che questi ha, di intervenire per contenere e ricondurre nell’ambito della correttezza le modalità espressive usate dalle parti (Sez. 5, 35087/2013).