x

x

Art. 483 - Sottoscrizione e trascrizione del verbale

1. Subito dopo la conclusione dell’udienza o la chiusura del dibattimento, il verbale, sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente per l’apposizione del visto.

2. Salvo quanto previsto dall’articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione.

3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento.

Rassegna giurisprudenziale

Sottoscrizione e trascrizione del verbale (art. 483)

La mancata trascrizione dei verbali dibattimentali di udienza non determina la nullità della sentenza e che anche quando sia stata disposta la redazione in forma integrale degli stessi attraverso la stenotipia o altro strumento meccanico, è sempre prevista la redazione del verbale in forma riassuntiva, con la conseguenza che le parti possono esercitare i propri diritti sulla base di detto verbale, posto che il termine previsto dall’art. 483 per il deposito delle trascrizioni non è perentorio, ovvero anche sulla base di una richiesta di copia del documento magnetico (i nastri) formato durante la redazione del verbale di udienza (argomentando ex art. 528), salvo comunque ad avvalersi della facoltà di presentare, in materia di impugnazione, i motivi aggiunti (Sez. 3, 956/2015).

Il verbale di udienza è atto a contenuto e finalità meramente documentale, redatto non dall’AG ma, secondo le diverse – ma coincidenti – prescrizioni di cui agli artt. 135 e 480, dall’ausiliario che assiste il giudice in udienza ed è sottoscritto da questo – a pena di nullità secondo la previsione di cui all’art. 142, dovendosi, pertanto, ritenere che la sottoscrizione del giudice sia un mero elemento accessorio la cui mancanza determina la mera irregolarità dell’atto – sicché apparirebbe del tutto eterodossa una procedura che consentisse la materiale modificazione di un atto da parte di un’autorità che è rimasta del tutto estranea alla sua redazione, di tal che sarebbe anche difficilmente spiegabile in qual modo siffatta autorità avrebbe potuto attingere le fonti di conoscenza necessarie onde verificare la concreta esistenza dell’errore materiale in ipotesi dedotto (Sez. 3, 8882/2015).

Il verbale di udienza non sottoscritto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto è nullo. Si tratta di nullità relativa che, a norma dell’art. 181, deve essere eccepita dalla parte, a pena di decadenza, subito dopo il compimento dell’atto o, quando ciò non sia possibile, con l’impugnazione della sentenza.

Si tratta, tuttavia, di nullità dalla quale, a norma dell’art. 185, non dipende la validità della sentenza. Lo scopo della sottoscrizione del verbale da parte dell’ausiliario che assiste il giudice è quello di conferirgli il crisma della autenticità e della pubblica fede. Il verbale di udienza, nello specifico, è atto che documenta una fase del processo descrivendone gli ambiti spaziali e temporali, indicandone i soggetti a qualsiasi titolo intervenuti (art. 480), riportando in modo fedele e completo le attività svolte in udienza e, sia pur sinteticamente, le richieste e le conclusioni del PM e dei difensori (artt. 481, 482).

La disposizione secondo la quale il verbale è nullo deve essere pertanto interpretata restrittivamente, ed intesa nel senso che è sufficiente, ad integrare la validità dell’atto, che appaia certo che l’ufficio procedente sia stato ricoperto ed i compiti istituzionali assolti, restando questa la soglia minima irrinunciabile di legittimità.

La mancata sottoscrizione si risolve dunque in una irregolarità e non determina la nullità del verbale se comunque non ne sia concretamente pregiudicata, in primo luogo, l’attività defensionale nonché l’effettivo svolgimento dell’attività giurisdizionale (Sez. 3, 43441/2014).