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Art. 482 - Diritto delle parti in ordine alla documentazione

1. Le parti hanno diritto di fare inserire nel verbale, entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria alla legge. Le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.

2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l’ausiliario dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza.

Rassegna giurisprudenziale

Diritto delle parti in ordine alla documentazione (art. 482)

L’art. 482 espressamente consente di produrre memorie anche nella fase della discussione a sostegno delle conclusioni ivi rassegnate e non consente al giudice alcuna valutazione sulla necessità di tale produzione in relazione alla ritenuta completezza della discussione (Sez. 5, 13530/2015).

L’omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire sulla congruità e correttezza logico - giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive.

Principio che deve ritenersi valido anche per il caso in cui la memoria non sia stata accettata dal giudice in violazione dell’art. 482, per la quale non è espressamente prevista alcuna nullità e che non è riconducibile a quella di ordine generale di cui all’art. 178 lett. c) non determinando una lesione del diritto di assistenza dell’imputato una volta che il suo difensore ha comunque partecipato alla discussione finale (Sez. 5, 13530/2015).

Il deposito in cancelleria, invece che in udienza, per l’allegazione al verbale delle memorie scritte presentate dalle parti, non determina alcuna nullità bensì una semplice irregolarità (Sez. 2, 2552/2008).